domenica, Maggio 5, 2024
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ACQUISTO IMMOBILE : La denuncia dei vizi del bene acquistato

Quali sono i limiti di una garanzia ?
Se mi viene rilasciata dal costruttore una garanzia, e in quel periodo ritorno
da lui a causa di una rottura del bene che mi ha venduto, può questo riservarsi
di far valere o meno la garanzia giudicando, secondo suo personale arbitrio, se
tale rottura sia da difetto strutturale di fabbricazione o da evento avverso,
verificatosi durante l’uso ?

Fabio Chierichetti – GENOVA

R I S P O S T A

Le norme che
regolano in generale la garanzia nella compravendita di beni sono
rintracciabili nell’articolo 1490 e seguenti del Codice civile. In virtù di
tali previsioni, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia
idonea all’uso cui è destinata o abbia le qualità promesse al momento della
vendita. Per poter esercitare il diritto a tale garanzia, è necessario che il
compratore denunci la sussistenza di vizi entro otto giorni, che decorrono
dalla consegna del bene se si tratta di vizi apparenti ( articolo 1511 del
Codice civile ) o dalla scoperta se si tratta di vizi occulti ( articolo 1495
). L’eventuale azione giudiziaria, poi, dovrà essere esercitata entro un anno
dalla consegna, fermo restando che l’onere di provare l’esistenza di tali vizi
graverà sul compratore, specie qualora il venditore disconosca la loro
esistenza oppure eccepisca che essi erano comunque ben conosciuti o facilmente
conoscibili dal compratore. Tanto detto, però, quando la compravendita riguarda
un bene acquistato da un consumatore, la legislazione è più favorevole a
quest’ultimo : gli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo infatti,
stabiliscono, tra l’altro, che in presenza di un difetto di conformità nei beni
mobili compra – venduti, il venditore, risponde della relativa garanzia per i
due anni successivi alla consegna del bene, essendo onere del consumatore
denunciare la presenza del difetto entro due mesi dalla scoperta. Salvo prove
contraria, poi, si presume che i difetti di conformità che si verificano entro
i primi sei mesi dalla consegna del bene esistessero già al momento della
vendita. Sempre secondo lo stesso Codice, sono da ritenersi illegittime le
clausole contrattuali che escludono o limitano i diritti di garanzia del
consumatore, così come quelle che lo obbligano a rivolgersi ai centri di
assistenza od alla casa produttrice del prodotto invece che direttamente al
venditore.

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 4 AGOSTO 2014

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