Il gestore di posta certificata è
responsabile del mancato recapito di tre notifiche, inviate per via telematica
all’indirizzo Pec normalmente funzionante ?
Nell’ipotesi di risposta affermativa,
il gestore della Pec risponde anche dei danni conseguenti il mancato recapito
delle notifiche ?
A. S. – NAPOLI
R I S P O S T A
Ai sensi del
Dpr 11 febbraio 2005, n. 68 ( ” Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata “, il gestore di posta elettronica
certificata è tenuto a predisporre ogni misura idonea ad assicurare
l’interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all’articolo 17 del decreto citato ).
Quanto all’ipotesi che interessa il
lettore, ai sensi dell’articolo, quando il messaggio di posta elettronica
certificata non risulta consegnabile, il gestore comunica al mittente, entro le
ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso,
secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. In ogni caso, i soggetti
responsabili dell’avvenuta consegna delle mail sono i gestori di posta, che
sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco, ora gestito dall’Agenzia per
l’Italia digitale – AgID – il cui sito è
raggiungibile all’indirizzo www.agid.gov.it. Tanto detto, competerà comunque al lettore
l’onere di provare i danni subiti a seguito del mancato recapito delle e-mail
da parte del gestore responsabile.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’11 AGOSTO 2014