In tema di autovelox e di distanza
del segnale di preavviso, a quale riferimento normativo è corretto fare
riferimento ?
F. N. – ANCONA
R I S P O S T A
L’articolo 142
del Codice della strada stabilisce che le postazioni di controllo per il
rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili. Il
rispetto delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la
massima trasparenza all’attività di prevenzione realizzata con l’impiego di
apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante
l’uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa, le cui
caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto
adottato dal ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Interno,
in data 15 agosto 2007. Tale decreto non fissa una distanza minima tra il
segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce,
ma stabilisce che tale distanza deve essere ” adeguata “, in modo da garantirne
il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
Nelle istruzioni operative allegate alla direttiva del ministro dell’Interno,
del 14 agosto 2009, per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico
stradale mediante il controllo dei limiti di velocità, si legge che, salvo casi
particolari in cui l’andamento plano altimetrico della strada o altre
circostanti contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza
maggiore, possa considerarsi adeguata la distanza minima indicata, per ciascun
tipo di strada, dall’articolo 79, comma 3, del regolamento di esecuzione del
Cds per la collocazione dei segnali di prescrizione. Tale distanza minima,
infatti, si è ritenuta idonea a garantire il corretto avvistamento del segnale
o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito. Fermo restando
che la circolare ministeriale fornisce un’interpretazione della normativa
vigente, si ritiene non possa comunque richiamarsi all’articolo 127 del
regolamento di esecuzione del Cds, concernente i segnali di preavviso, in
quanto tale disposizione non reca alcun riferimento alle distanze minime di
avvistamento per tali segnali che, peraltro, sono solo di due tipologie ovvero
i preavvisi di intersezione ed i segnali di preselezione.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’11
AGOSTO 2014