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CONTROVERSIE LEGALI : Esecutorietà dell’appello, i limiti alla sospensione

Se, nel corso dell’impugnazione per
revocazione ex articolo 395 del Codice di procedura civile, viene ammessa la
sospensione della provvisoria esecuzione di una precedente sentenza della Corte
di appello, cosa succede per la sospensione della provvisoria esecuzione nel
caso in cui, con la sentenza sulla revocazione, viene rigettato il ricorso per
revocazione, con compensazione delle spese legali, e nulla viene decretato in
ordine alla già concessa sospensione della provvisoria esecuzione ?

Vincenzo Corallo – BARI

R I S P O S T A

L’articolo 401
del Codice di procedura civile prevede che il giudice del procedimento di
revocazione, su istanza di parte e con il procedimento in camera di consiglio
previsto dall’articolo 373 del Codice stesso per il giudizio di Cassazione, può
disporre con ordinanza la sospensione della esecutorietà della sentenza
impugnata, qualora ne possa derivare grave
e irreparabile danno.

Il provvedimento ha natura
esclusivamente ordinatoria, non contenendo una decisione processuale e non
pregiudicando in alcun modo la decisione della causa. Pertanto, trattandosi di
un provvedimento con finalità cautelare e/o anticipatoria, a carattere
provvisorio, la sua efficacia è condizionata all’esito del giudizio di
revocazione ( in tema di inibitoria nel procedimento di Cassazione, si veda la
sentenza della Suprema corte 4 giugno 2001, n. 7520 ).

Pertanto con il rigetto dell’istanza
di revocazione, cessa l’efficacia dell’ordinanza di sospensione della
esecutorietà della sentenza di appello.

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 25 AGOSTO 2014

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