Anni fa è stata costituita una
società sportiva dilettantistica ( Srl non profit ), avente come fine
l’insegnamento dell’equitazione. Questa società ha avuto il riconoscimento dal
Coni, per cui è equiparata, a tutti gli effetti fiscali, alle associazioni
sportive dilettantistiche non profit riconosciute. Svolgendo solo fini
istituzionali, e non attività commerciale, la società sportiva ha chiesto a suo
tempo solo il codice fiscale e non il numero di partita Iva. Ma l’agenzia delle
Entrate sostiene che la società deve chiedere il numero di partita Iva dal
momento della fondazione ( quindi, con effetti retroattivi ) in quanto è una
Srl, anche se non svolge attività
commerciale. Qual è il parere dell’esperto ?
L. I. – MATERA
R I S P O S T A
Con la
previsione dell’articolo 90 della legge 289/2002, viene ammessa la possibilità
che l’attività sportiva dilettantistica possa essere svolta anche da Srl, alle
quali si applicano le qualificazioni e le agevolazioni sportive
dilettantistiche. Tale disposizione normativa non modifica, però, la
qualificazione principale della Srl, che consiste nell’essere società di
capitali e, come tale, compresa nella disciplina delle società commerciali.
Si individua, pertanto, la figura di
una società commerciale che, in funzione della particolare attività che svolge,
si viene a qualificare soggettivamente come non commerciale. A prescindere,
però, dal tipo di attività istituzionale che viene svolta, commerciale o non
commerciale che sia, la Srl è obbligata alla iscrizione nel Registro delle
Imprese ( articolo 200 del Codice civile ) ed è obbligata alla tenuta, in base
all’articolo 2478 del Codice civile, dei libri e delle scritture contabili
obbligatorie previste dall’articolo 2214 del Codice stesso.
Dato questo presupposto, si può
comprendere che, qualificandosi inizialmente come impresa, la società sportiva
dilettantistica Srl sia tenuta fina dall’inizio alla richiesta della partita
Iva. Nel caso di specie, poi, occorre tenere presente che l’attività di
insegnamento è generalmente considerata dalla normativa Iva quale attività
commerciale e che, per evitare tale qualificazione, la società sportiva
dilettantistica dovrà tenere i propri corsi di equitazione solamente ai propri
associati o partecipanti, senza percepire alcun compenso direttamente
riconducibile all’attività svolta, al fine di escludere l’ipotesi della
percezione di una corrispettivo specifico.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’ 8 SETTEMBRE 2014