venerdì, Maggio 3, 2024
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LAVORO: Bonus Renzi, altri redditi si comunicano al sostituto

In relazione a quanto previsto dal Dl
66/2014, convertito nella legge 89/2014, circa la concessione del ” bonus Renzi
” mensile, immagino sia inevitabile che il datore di lavoro, in sede di calcolo
del reddito di riferimento, non possa che considerare l’unico reddito a lui
noto e, cioè, quello di lavoro dipendente; poiché, però, mi sembra di aver
capito che la normativa prevede che occorre tener conto del reddito
complessivo, qualora il dipendente abbia altri redditi, che in sede di
dichiarazione 2015 ( per i redditi del 2014 ) si vanno a sommare a quello di
lavoro dipendente ( ad esempio, il caso del possesso di fabbricati : solo
l’abitazione principale, godendo dell’esenzione Irpef, forse non dovrebbe
andarsi a sommare ), come è opportuno agire per evitare di dover
presumibilmente subire, sempre in sede di dichiarazione, delle trattenute per
quanto indebitamente riscosso l’anno precedente ?

E’ conveniente comunicare al datore
di lavoro la rinuncia, così da recuperarlo eventualmente sul 730 ?

G. P. – MODENA

R I S P O S T A

Il decreto
legge 66 del 14 aprile 2014, al fine di una rapida fruizione da parte dei
beneficiari del cosiddetto bonus Renzi, ha previsto che il credito sia
riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta. Con la circolare
8/E del 28 aprile 2014, l’agenzia delle Entrate, nel ricordare che il comma 1 –
bis dell’articolo 13 del Tuir, introdotto dall’articolo 1 del decreto citato,
richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al
credito – legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di
un’imposta a debito dopo avere apportato le detrazioni per lavoro, all’importo del
reddito complessivo – ha precisato che “…anche il reddito complessivo rilevante
ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e delle relative pertinenze ( comma 6 – bis
dell’articolo 13 del Tuir )”.

E’ stato altresì evidenziato ( si
veda il paragrafo 6 della circolare 8/E/2014 ) che, ” fermo restando che i
sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base
alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del
beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta, il quale
potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti
nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e,
comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno o di fine rapporto …Il contribuente che abbia comunque percepito dal
sostituto d’imposta un credito di cui al comma 1 – bis dell’articolo 13 del
Tuir in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso
in sede di dichiarazione dei redditi “. Ne deriva, quindi, che il lavoratore
deve favorire il corretto calcolo del bonus da parte del datore di lavoro, che
è sì il sostituto d’imposta, ma non il diretto responsabile della tassazione ai
fini Irpef. E’, infatti, il lavoratore che deve correggere la propria posizione
reddituale e di calcolo dell’imposta in sede di presentazione del modello
730/2015 o di Unico PF 2015; lo stesso può comunicare al datore di lavoro tutte
quelle situazioni che determinano una variazione del credito.

In merito al ricalcolo delle
condizioni di spettanza del credito, l’agenzia delle Entrate ha peraltro
chiarito ( si veda il paragrafo 2.4 delle circolare 9/E del 14 maggio 2014 )
che ” il sostituto d’imposta, a fronte di variazioni del reddito o delle
detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante
l’anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare il
ricalcolo del credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a
quello di erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno o di
fine rapporto “.

Da ultimo, si segnala un’informativa
del ministero dell’economia e delle finanze, la 59 del 22 maggio 2014, circa la
disponibilità, sul portale ” NoiPA “, di un’apposita funzione self – service,
che consentirebbe agli amministrati di comunicare direttamente al sistema
variazioni reddituali o l’eventuale rinuncia all’attribuzione del credito.

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’ 8 SETTEMBRE 2014

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