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LAVORO: Non รจ sempre ammesso il secondo lavoro in ferie

Durante un periodo di ferie, della
durata di tre mesi, si puรฒ lavorare per un altro datore ?

B. D. โ€“
DESENZANO

R I S P O S T A

Il nostro
ordinamento consente, in via generale, di essere titolari di piรน rapporti di
lavoro non incompatibili tra loro. Tale facoltร  devโ€™essere contemperata con
quanto disposto da altre norme quali, ad esempio, lโ€™articolo 7 del Dlgs
66/2003, che fissa il riposo minimo giornaliero in 11 ore consecutive ogni 24
ore โ€“ facendo sorgere in capo al lavoratore lโ€™onere di comunicare ai datori di
lavoro lโ€™ammontare delle ore in cui puรฒ prestare la propria attivitร  nel
rispetto dei limiti indicati e di fornire ogni altra informazione utile in tal
senso- o lโ€™articolo 2105 del Codice civile, che vieta al lavoratore di operare
in concorrenza con lโ€™imprenditore o di svolgere ulteriori attivitร  lavorative
che si rivelino comunque incompatibili con il primo rapporto instaurato.
Inoltre, eventuali clausole contenute nel contratto collettivo applicato, o nel
contratto individuale di lavoro stipulato, possono limitare ulteriormente o
escludere la possibilitร , per il lavoratore, di fornire le proprie prestazioni
a favore di piรน datori, a prescindere dallโ€™orario di lavoro prestato.

Fermo restando il rispetto delle
norme evidenziate, il quesito formulato impone di considerare anche il rilievo
dato dagli articoli 36 della Costituzione e 2109 del Codice civile, secondo i
quali esse, oltre a essere un diritto irrinunciabile, sono fondamentali ai fini
di una corretta reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore e
della soddisfazione di esigenze ricreative : il lavoratore, infatti, รจ libero
di scegliere le modalitร  di godimento delle ferie che ritenga piรน congeniali
alle proprie inclinazioni e interessi. Per tale motivo, pur non essendo in
astratto vietato al lavoratore lo svolgimento di unโ€™attivitร  autonoma o
subordinata alle dipendenze di un soggetto diverso dal datore di lavoro durante
il periodo di ferie, lโ€™eventuale prestazione lavorativa in favore di terzi
potrebbe anche essere disciplinarmente sanzionata qualora impedisca al
dipendente il recupero delle energie psicofisiche e pregiudichi il corretto
adempimento dellโ€™obbligazione lavorativa nei confronti del primo datore di
lavoro ( Cassazione 5 dicembre 1990, n. 11657 ).

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELLโ€™ 8 SETTEMBRE 2014

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