Durante un periodo di ferie, della
durata di tre mesi, si puรฒ lavorare per un altro datore ?
B. D. โ
DESENZANO
R I S P O S T A
Il nostro
ordinamento consente, in via generale, di essere titolari di piรน rapporti di
lavoro non incompatibili tra loro. Tale facoltร devโessere contemperata con
quanto disposto da altre norme quali, ad esempio, lโarticolo 7 del Dlgs
66/2003, che fissa il riposo minimo giornaliero in 11 ore consecutive ogni 24
ore โ facendo sorgere in capo al lavoratore lโonere di comunicare ai datori di
lavoro lโammontare delle ore in cui puรฒ prestare la propria attivitร nel
rispetto dei limiti indicati e di fornire ogni altra informazione utile in tal
senso- o lโarticolo 2105 del Codice civile, che vieta al lavoratore di operare
in concorrenza con lโimprenditore o di svolgere ulteriori attivitร lavorative
che si rivelino comunque incompatibili con il primo rapporto instaurato.
Inoltre, eventuali clausole contenute nel contratto collettivo applicato, o nel
contratto individuale di lavoro stipulato, possono limitare ulteriormente o
escludere la possibilitร , per il lavoratore, di fornire le proprie prestazioni
a favore di piรน datori, a prescindere dallโorario di lavoro prestato.
Fermo restando il rispetto delle
norme evidenziate, il quesito formulato impone di considerare anche il rilievo
dato dagli articoli 36 della Costituzione e 2109 del Codice civile, secondo i
quali esse, oltre a essere un diritto irrinunciabile, sono fondamentali ai fini
di una corretta reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore e
della soddisfazione di esigenze ricreative : il lavoratore, infatti, รจ libero
di scegliere le modalitร di godimento delle ferie che ritenga piรน congeniali
alle proprie inclinazioni e interessi. Per tale motivo, pur non essendo in
astratto vietato al lavoratore lo svolgimento di unโattivitร autonoma o
subordinata alle dipendenze di un soggetto diverso dal datore di lavoro durante
il periodo di ferie, lโeventuale prestazione lavorativa in favore di terzi
potrebbe anche essere disciplinarmente sanzionata qualora impedisca al
dipendente il recupero delle energie psicofisiche e pregiudichi il corretto
adempimento dellโobbligazione lavorativa nei confronti del primo datore di
lavoro ( Cassazione 5 dicembre 1990, n. 11657 ).
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELLโ 8 SETTEMBRE 2014