domenica, Maggio 5, 2024
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LAVORO: Non è sempre ammesso il secondo lavoro in ferie

Durante un periodo di ferie, della
durata di tre mesi, si può lavorare per un altro datore ?

B. D.
DESENZANO

R I S P O S T A

Il nostro
ordinamento consente, in via generale, di essere titolari di più rapporti di
lavoro non incompatibili tra loro. Tale facoltà dev’essere contemperata con
quanto disposto da altre norme quali, ad esempio, l’articolo 7 del Dlgs
66/2003, che fissa il riposo minimo giornaliero in 11 ore consecutive ogni 24
ore – facendo sorgere in capo al lavoratore l’onere di comunicare ai datori di
lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel
rispetto dei limiti indicati e di fornire ogni altra informazione utile in tal
senso- o l’articolo 2105 del Codice civile, che vieta al lavoratore di operare
in concorrenza con l’imprenditore o di svolgere ulteriori attività lavorative
che si rivelino comunque incompatibili con il primo rapporto instaurato.
Inoltre, eventuali clausole contenute nel contratto collettivo applicato, o nel
contratto individuale di lavoro stipulato, possono limitare ulteriormente o
escludere la possibilità, per il lavoratore, di fornire le proprie prestazioni
a favore di più datori, a prescindere dall’orario di lavoro prestato.

Fermo restando il rispetto delle
norme evidenziate, il quesito formulato impone di considerare anche il rilievo
dato dagli articoli 36 della Costituzione e 2109 del Codice civile, secondo i
quali esse, oltre a essere un diritto irrinunciabile, sono fondamentali ai fini
di una corretta reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore e
della soddisfazione di esigenze ricreative : il lavoratore, infatti, è libero
di scegliere le modalità di godimento delle ferie che ritenga più congeniali
alle proprie inclinazioni e interessi. Per tale motivo, pur non essendo in
astratto vietato al lavoratore lo svolgimento di un’attività autonoma o
subordinata alle dipendenze di un soggetto diverso dal datore di lavoro durante
il periodo di ferie, l’eventuale prestazione lavorativa in favore di terzi
potrebbe anche essere disciplinarmente sanzionata qualora impedisca al
dipendente il recupero delle energie psicofisiche e pregiudichi il corretto
adempimento dell’obbligazione lavorativa nei confronti del primo datore di
lavoro ( Cassazione 5 dicembre 1990, n. 11657 ).

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DELL’ 8 SETTEMBRE 2014

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