Può una lavoratrice fruire di un
giorno di permesso per una persona con riconoscimento della legge 104/92,
articolo 33, comma 3, anche se un altro familiare già fruisce di due dei tre
giorni concessi, essendo lavoratore par – time ?
Nicola Alampi –
ROMA
R I S P O S T A
Il permesso di
3 giorni mensili non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente
per assistere la stessa persona (cosiddetto referente unico – articolo 24,
legge 183/2011 – Dlgs 119/2011 – Inps, circolare 32/2012). Tale regola della
non alter natività trova un’eccezione solo nel caso di genitori, anche
adottivi, di figli con disabilità grave, a cui viene riconosciuta la
possibilità di fruire dei permessi alternativamente, sempre nel limite dei tre
giorni per soggetto disabile (Inps, circolare 155/2010): Pertanto, solo in
relazione all’assistenza di figli con handicap grave i genitori possono fruire
alternativamente dei 3 giorni in relazione allo stesso figlio. Ad esempio, il
genitore part time, con 2 giorni al mese, e l’altro utilizzando il giorno
residuo.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 15 SETTEMBRE 2014