lunedì, Aprile 29, 2024
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FRODE ALLA FINANZA: Senza prove non c’è reato

toga appesa







Non c’è reato di collusione aggravata quando non è provata la frode alla Guardia di Finanza


I
fatti di causa risalgono al 11xxx, epoca in cui il comando del nucleo
di polizia tributaria di rrrrrr prese l\’iniziativa di un controllo sulle
societa\’ operanti nel settore del trasporto di persone al fine di
accertare eventuali evasioni fiscali e previdenziali.

L\’operazione
venne tenuta sotto stretta segretezza anche nell\’ambito del nucleo e
soltanto la mattina del 4 gennaio agli operatori vennero consegnate
buste chiuse contenenti le consegne da eseguire presso i vari obbiettivi
ivi indicati.

Agli imputati venne fatta consegna di eseguire gli accertamenti di ufficio presso la ditta (OMISSIS) con sede in (OMISSIS).

Recatisi
sul posto gli imputati avvertirono telefonicamente il ten. B.D. che
l\’esercizio commerciale risultava chiuso, di guisa che gli stessi
vennero comandati dal magg. A.B., comandante del nucleo di polizia
tributaria operante, ai quali avevano ribadito il dato della chiusura
dell\’agenzia, di raggiungere i colleghi in attivita\’ a (OMISSIS).

Nel
relazionare le loro operazioni, gli imputati diedero atto di essersi
recati presso i locali della ditta (OMISSIS), di averli trovati chiusi,
di aver comunque accertato che trattatavasi di agenzia viaggi estranea
ad attivita\’ di trasporto di persone.

Analoghe sintetiche
informazioni i prevenuti affidavano ad una seconda relazione richiesta
dai superiori gerarchici attesa la sinteticita\’ della prima.
Veniva
pero\’ accertato in seguito ad indagini eseguite dall\’autorita\’
giudiziaria ordinaria, che tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), persona
interessata alle verifiche, in costanza di esse erano intercorsi
contatti telefonici e gli imputati ammettevano inoltre che, in realta\’,
avevano avuto accesso ai locali della ditta (OMISSIS), ove avevano
interloquito con un addetto senza pero\’ verbalizzare alcuna operazione,
neppure quella della identificazione dell\’addetto.

Sulla base
degli accertamenti eseguiti gli imputati venivano rinviati a giudizio e
poi condannati sia in primo che in secondo grado perche\’ giudicati
colpevoli dei reati rubricati (disobbedienza aggravatain concorso tra loro ecollusione aggravatasempre in concorso tra loro ).

Ricorrendo
in Cassazione avverso la sentenza di appello gli imputati, quanto al
reato di collusione, sostengono che nella fattispecie non risulta
provato alcun pattoillecitotra essi ed il privato.

La Corte, con sentenza n° 44514/12 sez. 1 penale,annullala
sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta collusione e rinvia per
nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Cortemilitare di
appello, rigettando il ricorso nel resto.

In effetti ritiene che
la corte di secondo grado ha valorizzato sia le false informative ai
superiori, sia le tre telefonate indirizzate dal (OMISSIS) al (OMISSIS),
titolare della societa\’ sottoposta a controllo, per avvisarlo delle
operazioni in corso, sia l\’omessa verbalizzazione delle operazioni da
eseguirsi alla presenza del dipendente della agenzia (OMISSIS).

Hanno
ancora rilevato i giudicanti territoriali sul punto l\’incongruenza
della tesi difensiva secondo cui il (OMISSIS) telefono\’ al (OMISSIS) per
avere informazioni sulla reale attivita\’ svolta dall\’Agenzia (OMISSIS),
considerato che le telefonate furono tre e che il (OMISSIS) al momento
di chiamare il (OMISSIS) stesso ignorava del tutto quali fossero le
operazioni in corso, circostanza che priverebbe di rilievo la tesi
difensiva che non vi fu collusione poiche\’ al momento dellatelefonata
al (OMISSIS) la sede della sua societa\’ in (OMISSIS) era gia\’ sottoposta
alle operazioni di verifica.




Come sottolineato nelle sentenzedi condanna, siffatta circostanza era
ignorata dal (OMISSIS) al momento, quanto meno, della sua prima
telefonata.

L\’argomentare della cortemilitare, ad avviso del
Collegio, non dimostra in termini soddisfacenti la corrispondenza della
fattispecie concretamente accertata con l\’ipotesi delittuosa
contestata.

Invero il reato di collusione di cui alla Legge n°
1383/41, testualmente e\’ così descritto: “Il militare della Regia
guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie,
costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza,
oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri,
valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio,
abbia l\’amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza
soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 c.p.m.p., ferme le
sanzioni pecuniarie delle leggi speciali”.

Tra le ipotesi
tipizzate dalla norma incriminatrice, di interesse nel presente processo
e\’ quella che da rilievo penale alla condotta del militare della
guardia di finanza il quale “collude con estranei per frodare la finanza
“.

Perche\’ sussista pertanto il reato occorre un accordo tra il
militareappartenente alla Guardia di finanza e l\’estraneo, accordo il
cui oggetto sia costituito dalla “frode alla finanza”, la quale,
secondo accreditata lezione ermeneutica di questa Corte, puo\’ consistere
nell\’indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo
fraudolento dotato di potenzialita\’ lesiva dell\’interesse alla
percezione dell\’entrata tributaria (Cass., Sez. 1, 06/06/2007, n. 25819;
Cass., 15/12/2005, n. 1303).

Tanto premesso non puo\’ non
rilevarsi che nel caso dedotto la ricorrenza di tre telefonate il cui
contenuto e\’ rimasto sconosciuto non appare circostanza di fatto idonea
sostenere probatoriamente ne\’ un accordo tra il (OMISSIS) ed il
(OMISSIS), ne\’ – e tale rilievo si appalesa decisivo – l\’oggetto
dell\’accordo e cioe\’ la frode che gli interlocutori intendevano
consumare in contrasto con gli interessi pubblici tutelati dall\’azione
di istituto del Corpo.

Ne\’ in tale direzione appaiono
significativi i comportamenti ambigui assunti dagli imputati, e cioe\’ la
mancata verbalizzazione dell\’accesso all\’agenzia (OMISSIS) e
l\’asetticita\’ dei rapporti successivi, sia per l\’incertezza nella quale
e\’ rimasta la circostanza del momento in cui i prevenuti dettero avviso
ai superiori che l\’agenzia risultava chiusa rispetto alla prima
telefonata al (OMISSIS), sia perche\’ non deducibile da essi alcun
accordo collusivo volto ad una frode rimasta a tutt\’oggi senza una
precisa determinazione di contenuti.

Al riguardo, pertanto,
ricorre una insufficienza motivazionale giustificativa dell\’annullamento
parziale della sentenza impugnata, con rinvio a giudice territoriale
affinche\’, in piena liberta\’ di giudizio, riconsideri il quadro
probatorio acquisito al processo coerentemente valutandolo ai fini
decisionali.

Fonte: Non c\’è reato di collusione aggravata per il finanziere se manca la prova della “frode alla finanza”

(www.StudioCataldi.it)

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