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USURA: L’interesse di mora si somma a quello corrispettivo

Con ordinanza del 25 luglio 2014, il Tribunale di Parma, con
riferimento ad un contratto di mutuo, ha ritenuto che, stante la
previsione contrattuale per cui gli interessi moratori non si
sostituiscano a quelli corrispettivi, ma si sommano a questi (quindi su
ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi
corrispettivi), deve ritenersi che anche gli interessi di mora siano da
computarsi ai fini del TEGM.

Infatti, secondo il Tribunale:

– se la previsione contrattuale statuisce che la banca debba applicare
al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul
capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà
la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del
calcolo del TEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con
riferimento al tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie;

– se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in
aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati
congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti
normativamente imposti (legge n. 108/96 e succ. modifiche).

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