giovedì, Maggio 2, 2024
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GUARDIA DI FINANZA: Reparto soppresso? trasferimento d’autorità

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL FINANZIERE

Una
nota di commento all’interessante sentenza del Tar Lazio n. 1493/14,
in materia di trattamento economico del Finanziere: laddove l’istanza
di trasferimento del Militare non è legata all’emersione di sue
specifiche esigenze ma dipende dalla soppressione del reparto di
appartenenza, il trasferimento s’’intende “d’Autorità” e da diritto a
ricevere l’indennità correlativa.




In
punto di fatto: con provvedimento del 2xxxx il Comando Generale della
Guardia di Finanza ha disposto la revisione organizzativa del Comando
regionale della Lombardia, disponendo – fra l\’altro – la soppressione
della Tenenza di C. con decorrenza dal 1xxxxxxx0.

Facendo seguito ad un invito rivolto dal Comando Regionale in data 2xxxxxxxxx, il ricorrente, militaredella
Guardia di Finanza che prestava servizio presso la Tenenza di Colico
con il grado di Appuntato Scelto, ha presentato una memoria in data
2xxxxx, con la quale ha espresso la propria preferenza per il
trasferimento presso la Tenenza di C. L.

In
data 2xxx0, il Comando Regionale Lombardia, preso atto della memoria
presentata dal militare, lo ha autorizzato a presentare istanza di
trasferimento, poi avanzata dall\’interessato in data 12xxxx0 per la
Tenenza di C. L.

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Con
determinazione datata 8xxxxxx, il Comando Regionale del Corpo ha
disposto il trasferimento “a domanda” del ricorrente dalla Tenenza di
C. alla Tenenza di C. L.

Avverso il provvedimento, il militareha proposto ricorso gerarchico per ottenere il riconoscimento deldiritto al pagamento dell\’indennità di trasferimento.

Il ricorso amministrativo è stato respinto con determinazione datata 1xxxx.

B. ha quindi impugnato la decisione gerarchica, lamentandone la illegittimità, in quanto il trasferimento disposto ha natura di trasferimento d\’autorità e non su domanda, con conseguente spettanza della relativa indennità.

Il ricorso è fondato.

La controversia concerne la spettanza o meno dell\’indennità di trasferimento al militareche,
dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione
del reparto di appartenenza, abbia, con il consenso
dell\’amministrazione, manifestato una preferenza per la nuova sede di
destinazione e tale preferenza sia stata accolta dall\’amministrazione
medesima.

Sulla questione il
Tribunale condivide l\’orientamento della prevalente giurisprudenza, che
valorizza il dato normativo recentemente sopravvenuto.

In
particolare, l\’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29
marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che
così recita: ” L\’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra
indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d\’autorità non
competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa,
anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o
dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Nella
nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a
considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di
efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario,
l\’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo
alla questione – parallela a quella qui trattata – del regime
conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia
giudiziaria presso le Procure della Repubblica: in tema, si veda, per
tutte, Consiglio di Stato sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell\’ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve
dunque ritenersi – argomentando a contrario – che, prima dell\’entrata
in vigore della nuova disciplina, l\’indennità connessa al trasferimento
di autorità spettasse – nella sussistenza di tutti i necessari
requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci
chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr.Consiglio di Stato,
ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) – quando il trasferimento facesse
seguito alla soppressione del reparto di appartenenza (cfr.Consiglio di Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806).

La situazione descritta ricorre nel caso di specie.

In senso contrario non rileva la circostanza che ilmilitareabbia
manifestato una preferenza rispetto alla nuova sede di assegnazione,
presentando, su indicazione dell\’amministrazione, apposita domanda di
trasferimento.

Invero, l\’istanza presentata dall\’interessato non è legata all\’emersione di sue specifiche esigenze, da soddisfare mediante il trasferimento presso una diversa sede di servizio, ma dipende dalla soppressione del reparto di appartenenza,
che integra il dato di partenza sul quale si innesta la preferenza
espressa dal militare, poi formalizzata in una richiesta di
trasferimento.

In altre parole,
seppure l\’amministrazione ha aderito alle indicazioni dell\’interessato,
disponendone il trasferimento nella sede da lui indicata, ciò non
toglie che lo spostamento non è dipeso dall\’iniziativa del
militare, ma dalla soppressione del reparto cui apparteneva, sicché la
fattispecie rientra nel trasferimento di Autorità
e, essendosi
sviluppata durante la vigenza della disciplina anteriore all\’entrata in
vigore dell\’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dàdirittoalla corresponsione dell\’indennità di trasferimento,
ogni qual volta, come già ricordato, tra la sede di partenza e quella
di destinazione sussista una distanza superiore a 10 Km, fermo restando
che quest\’ultimo elemento di fatto non è contestato
dall\’amministrazione nel caso in esame.

In
definitiva, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere annullata la
determinazione gravata e l\’amministrazione resistente deve essere
condannata al pagamento dell\’indennità di trasferimento, da calcolare
con riferimento al giorno in cui il trasferimento ha avuto esecuzione.

La
somma così determinata ha natura indennitaria ed integra un debito di
valuta, pertanto in relazione ad essa non spetta la rivalutazione,
poiché il ricorrente non ha dimostrato neppure a livello indiziario che
un pagamento tempestivo avrebbe evitato o ridotto gli effetti
derivanti dall\’inflazione.

Viceversa,
sulla somma in questione devono essere calcolati gli interessi al
saggio legale dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento
in cui è divenuto efficace il trasferimento e sino all\’effettivo
pagamento.

La concreta
articolazione della situazione di fatto sottesa all\’impugnazione
consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese
della lite.

Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Quarta –
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l\’effetto: 1)
annulla la determinazione impugnata indicata in epigrafe, 2) condanna
l\’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente
dell\’indennità di trasferimento, maggiorata degli interessi al saggio
legale dalla data di maturazione del credito e sino all\’effettivo
pagamento;3) compensa tra le parti le spese della lite.

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