domenica, Maggio 19, 2024
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CODICE DELLA STRADA: Veicoli e nuovi adempimenti

 

I PASSAGGI CHIAVE

1) L’OBBLIGO

La Legge 120/2010 ha modificato il
Codice della strada (in particolare l’articolo 94, nuovo comma 4 – bis)
prevedendo un obbligo di dichiarare al Dipartimento per i trasporti gli atti di
variazione dell’intestatario della carta di circolazione e gli atti che
conferiscano la disponibilità del veicolo più di 30 giorni a un soggetto
diverso dall’intestatario. La comunicazione va eseguita entro 30 giorni (anche
in caso di proroga o cessazione anticipata).

 

 

I SOGGETTI

2) L’obbligo
di comunicazione grava sull’avente causa, cioè sul nuovo intestatario o sulla
persona che ha la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30
giorni (da calcolarsi come giorni naturali consecutivi, anche a cavallo di più
anni solari). Con riguardo al concetto di avente causa, il ministero dei
Trasporti ha chiarito che si tratta di: comodatario; affidatario in caso di custodia
giudiziaria; locatario, sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
erede; utilizzatore in caso di contratto rent to buy .

GLI ESONERATI

3) In caso di
comodato sono esonerati:

1. i familiari conviventi, ferma
restando per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;

2. i veicoli in disponibilità di
soggetti che effettuano attività di trasporto in base a iscrizione al Ren o
albo autotrasportatori, a licenza per il trasporto di cose in conto proprio, ad
autorizzazione al trasporto di persone.

I VEICOLI AZIENDALI

4) Se viene
concessa la disponibilità del veicolo aziendale (in comodato d’uso gratuito ai
propri dipendenti, per più di 30 giorni), si deve presentare un’apposita
istanza e adempiere all’obbligo di annotazione nell’Archivio nazionale dei
veicoli, con una procedura semplificata senza “aggiornamento” della carta di
circolazione.

La circolare 23743/2014 ha chiarito
che non c’è comodato quando la disponibilità del veicolo costituisca
corrispettivo. Inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del
veicolo in capo all’utilizzatore.

LA DECORRENZA

5) Gli
obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014.
Per gli atti posti in essere dal 7 dicembre 2012 al 2 novembre 2014, il
Ministero ha precisato che è comunque possibile effettuare la comunicazione, ma
in caso di omissione non è prevista nessuna sanzione. Per i contratti di
comodato, locazione e rent to buy, il riferimento è la data del contratto.

LE SANZIONI

6) In caso di
mancata comunicazione dei dati sul nuovo soggetto che ha la disponibilità della
vettura per un periodo superiore ai 30 giorni, è prevista una sanzione da 705
euro a 3.526 euro a carico dell’utilizzatore, oltre al ritiro della carta di
circolazione.

Il proprietario del veicolo rimane
comunque obbligato in solido (in base al disposto dell’articolo 196 del Codice
della strada).

DAL “SOLE 24 ORE” DEL 17 NOVEMBRE
2014

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