Il proprietario di un edificio, in
zona di tutela indiretta ex articolo 45 del Dlgs 42/2004, ha ottenuto l’ok per
i lavori da parte della Soprintendenza ai beni architettonici di Milano.
Tuttavia, il progetto non è stato sottoposto a valutazione di impatto
paesistico ex articoli 8, 25 e 30 delle Norme tecniche del Ptpr, e delle linee
guida per l’esame paesistico dei progetti (Dgr 11045 dell’8 novembre 2002). E nemmeno alla commissione paesaggio.
Nonostante ciò, il permesso di costruire è stato rilasciato.
L’amministrazione comunale sostiene
infatti che il nullaosta della Soprintendenza assorbe e surroga ogni altra
incombenza in capo al Comune.. Quindi, non è necessario l’esame di impatto
paesistico, né il parere della commissione comunale. Vorrei sapere se è
corretta la posizione del Comune? Se, invece, si dovesse concludere che i
pareri e i provvedimenti dei due enti sono distinti ed entrambi obbligatori, è
ragionevole pensare che quel permesso di costruire sia illegittimo (vedi Tar
Lombardia, Milano, sezione seconda, 17 giugno 2009, n.4063)?
V. C. – COMO
R I S P O S T A
Il
comportamento del Comune è corretto. Infatti, il Codice dei Beni culturali e
del Paesaggio (Dlgs 42/2004) sancisce che l’esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. In applicazione dell’articolo 21, comma 4, del citato codice,
la Soprintendenza rilascia le autorizzazioni prescritte per l’esecuzione di
opere e lavori di qualunque genere sui beni dichiarati di interesse culturale.
Qualora gli interventi edilizi
relativi a beni tutelati richiedano un’autorizzazione edilizia nelle forme
semplificate, previste dalle vigenti disposizioni urbanistiche, il richiedente
deve produrre al Comune, all’atto della denuncia di inizio attività, la
preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza corredata dal relativo
progetto.
DAL”SOLE 24 ORE” DEL 17 NOVEMBRE 2014