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LAVORO: Tesserini separati per ciascun cantiere

Secondo
l’articolo 5 della legge 136/2010, sul tesserino aziendale, in caso di
subappalto, bisogna indicare il numero dell’autorizzazione al subappalto.

Nel caso di
un’azienda con 30 dipendenti, con sei committenti diversi e con circa 10
autorizzazioni al subappalto per ogni committente, cui è necessaria una forte
elasticità di spostamenti frequente di lavoratori da un cantiere all’altro, e
quindi da un committente all’altro, in base alle fasi lavorative e alle
competenze del singolo lavoratore, come si fa a indicare l’autorizzazione al
subappalto sul tesserino del dipendente? E’ possibile che si debba cambiare
tesserino ogni giorno, o magari anche due volte al giorno, a ogni dipendente in
base al cantiere o ai cantieri a cui è destinato in quella giornata di lavoro?
Se sul tesserino si scrive “autorizzazione al subappalto, come da
documentazione disponibile in cantiere”, e ai documenti di cantiere di
sicurezza si allega una copia dell’autorizzazione al subappalto, potrebbe
andare bene?

S. N. – NOLA

R I S P O S T A

L’articolo 5 della legge 136/2010
(“Identificazione degli addetti nei cantieri”) ribadisce che la tessera di
riconoscimento, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera u, del Dlgs 81/2008 –
dove è richiesto che, “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto e di subappalto, il datore di lavoro deve munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro” – deve
contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Per autorizzazione si deve intendere l’apposizione sul
cartellino della data in cui è stata autorizzata la presenza del subappaltatore
sul luogo di lavoro. Nel caso descritto dal lettore, il legislatore non è stato
“elastico” e la norma, ancorché rigida, è chiara: pertanto, ciascun lavoratore
dovrà essere dotato di più tesserini in funzione dei cantieri in cui sarà
presente.

Nel caso in cui
si omettessero i riferimenti all’autorizzazione citata, anche se la legge non
prevede come autonoma ipotesi sanzionatoria per la mancanza di tale
informazione, è molto probabile che l’organismo di vigilanza assimili tale
omissione all’inesistenza del cartellino.

I datori di
lavoro e i dirigenti che non forniscono ai propri dipendenti i tesserini
riportanti le informazioni obbligatorie incorrono nella sanzione amministrativa
pecuniaria che va da 100 a
500 euro per ogni lavoratore (articolo 55, comma 5, lettera i, del Dlgs
81/2008). Per i lavoratori che non espongono il tesserino, la sanzione varia da
50 a 300
euro (articolo 59, comma 1, lettera b, dello stesso Dlgs).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’8 DICEMBRE
2014

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