domenica, Maggio 5, 2024
spot_img

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE: Avvio entro un anno, oltre è illegittimo

Poniamo il caso che dalla fine
del mese di gennaio 2012 risulti noto alla gerarchia militare un
comportamento ritenuto non consono ai doveri d\’ufficio del dipendente:
ebbene l\’azione disciplinare non potrà essere avviata con una lettera di
contestazioni soltanto in data 10 aprile 2013, ossia oltre un anno dopo
dalla conoscenza dei fatti da parte del superiore gerarchico.


In questo modo infatti si violeranno i termini del procedimento disciplinare.


Scopriamo insieme come e perchè questi termini non sono stati rispettati nel caso di specie.


La sentenza del Tar Valle d\’Aosta, la n. 19 del 10.04.2014, è resa in materia ditermini del procedimento disciplinare militare ( attivato con eccessivo ritardo ).

Nello
specifico, con ricorso notificato in data xxxxx e depositato il 9xxxxx,
il ricorrente ha impugnato sia il provvedimento n. xxxx/4 del
Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta datato 1xxxx con il quale gli
è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento n.
xxxx, sia quest\’ultimo provvedimento con il quale gli è stata inflitta
la sanzione della consegna di 3 giorni.

Va premesso che, in data 1xxxx, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Aosta comunicava al ricorrente,Maresciallo Capo dell\’Arma dei Carabinieri,
di aver instaurato un procedimento disciplinarea suo carico per la
condotta non consona al ruolo rivestito, tenuta dallo stesso ricorrente
in occasione dello svolgimento di attività di Polizia giudiziaria in
relazione ad una controversia intercorsa tra soggetti privati.

All\’esito
del procedimento disciplinare, con provvedimento del 2xxxx, veniva
inflitta al ricorrente la sanzione della consegna di tre giorni,
motivandola con la circostanza che il predetto nello svolgimento di
attività di polizia giudiziaria non si sarebbe astenuto dalla
trattazione della questione, pur in presenza di una relazione di
acclarata amicizia con una delle parti, provocando il formale
risentimento della controparte, unitamente alla mancata informazione al
diretto superiore in ordine alla anzidetta questione.

Il ricorrente impugnava il provvedimento sanzionatorio con ricorso gerarchico che, in data 12 luglio 2013, veniva rigettato.

Con
il presente ricorso si censurano i predetti provvedimenti per eccesso
di potere per violazione di legge, per violazione e falsa applicazione
dell\’art. 58 e 59 d.p.r. n. 545/86,per violazione e falsa applicazione
degli artt. 1371, 1397 e 1398 del C.O.M.e per violazione e falsa
applicazione dell\’art. 8 del D.M. 690/96.

Ulteriormente si
eccepiscono l\’eccesso di potere per eccessiva genericità ed
indeterminatezza, per violazione e falsa applicazione di legge, per
difetto dei presupposti e travisamento dei fatti e per carenza di
istruttoria, la violazione per erronea applicazione dell\’art 5 del
D.P.R. n. 1199 del 1971 e degli artt. 713-716 e 717-732 del D.P.R. n. 66
del 2010.

Infine, si assumono l\’eccesso di potere per
violazione di legge e per carenza di motivazione circa l\’omessa
considerazione dei criteri di legge, in quanto nei provvedimenti
impugnati nulla si riscontrerebbe in ordine ai criteri applicati
nell\’irrogare il tipo di sanzione e circa gli eccellenti precedenti di
servizio del militare.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Con
la prima censura si eccepisce l\’illegittimità della sanzione impugnata,
in quanto il procedimentoa carico del ricorrente si sarebbe svolto in
un arco temporale eccessivamente lungo, in violazione della norma
dell\’ordinamento militareche impone di instaurare il procedimento
disciplinaresenza ritardo.

La doglianza è fondata.

Va
evidenziato che nel caso di specie i fatti contestati al ricorrente si
sono svolti in un periodo compreso tra il mese di agosto xxxx e il mese
di gennaio xxxx.

Dall\’esame della documentazione versata in atti
e da quanto affermato nel ricorso, e sostanzialmente confermato anche
dalla difesa erariale, emerge che il diretto superiore del ricorrente,
il Luogotenente della Stazione dei Carabinieri di Aosta, è venuto a
conoscenza della situazione nel mese di gennaio 2012, ovvero dei
rapporti di frequentazione intercorrenti tra il Maresciallo C. e una
delle parti in conflitto, e per questa ragione ha redarguito il suo
sottoposto suggerendogli di astenersi dal trattare ulteriormente
l\’affare.

Pertanto è dalla fine del mese di gennaio 2012 che era
noto alla gerarchia il comportamento asseritamente non consono ai
doveri d\’ufficio del ricorrente; l\’azione disciplinare è stata avviata
con la lettera di contestazioni comunicata soltanto in data 10 aprile
2013 (all. 4 dell\’Amministrazione), ossia oltre un anno dopo dalla
conoscenza dei fatti da parte del superiore gerarchico.

A tal
proposito l\’art. 1398 comma 1dispone, tra l\’altro, che il procedimento
disciplinaredeve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza
dell\’infrazione.




Inoltre, l\’art. 1397, comma 1, del Codice militarestabilisce che “ogni
superiore che rilevi l\’infrazione disciplinare, per la quale non è egli
stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la
mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare
rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva
instaurazione del procedimento disciplinare
“.

Appare
evidente che i tempi legati all\’instaurazione delprocedimento,
rispetto allo svolgimento dei fatti che ne hanno determinato l\’avvio,
non possono dirsi affatto ravvicinati, anzi apparendo del tutto
sproporzionati anche con riguardo alla scarsa complessità degli
accadimenti e al loro evolversi
, come dimostrato
dall\’intervento del superiore gerarchico nei confronti del ricorrente
(cfr., per una fattispecie similare, T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 16
dicembre 2013, n. 10840).

Pertanto, non può che
affermarsi l\’illegittimità del procedimento disciplinaree del
provvedimento sanzionatorio finale in conseguenza dell\’eccessivo ritardo
con cui il predetto procedimento è stato attivato.


Fonte: Procedimento disciplinare militare avviato con ritardo. Dopo un anno è illegittimo
(www.StudioCataldi.it)

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Bolzonaro: Assoluzione piena

Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti...

Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti in cella e poi falliti” Storia di FEDERICA ORLANDI • 17 ora/e • 3 min di lettura  Fonte: Quotidiano.Net  Bologna, 3 maggio 2024 – “Cinquemila e nove giorni". Fabrizio...
Corruzione: Arresti a Monza

Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato...

Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato un milione di euro Otto imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di...