venerdì, Maggio 3, 2024
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RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA P.A.: Nullità sanabile, se manca la notifica all’Avvocatura dello Stato

“Qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perché effettuata presso l\’Avvocatura distrettuale, anziché presso l\’Avvocatura generale dello Stato,
ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte
dell\’intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell\’art. 291 c.p.c.”.

Così si è espressa la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 27264 depositata il 22 dicembre scorso, pronunciandosi in una vicenda in materia di responsabilità scolastica.




Vedendosi
rigettato l’appello dalla corte territoriale di Trieste, avverso la
domanda, all’epoca dispiegata dai genitori esercenti la potestà, per
l’infortunio occorsole, quale alunna della scuola media di Sacile,
durante la frequenza dell’ora di educazione fisica, a seguito del quale
aveva riportato, con la rottura di un elemento dentale, postumi
invalidanti permanenti del 2%, la ricorrente aveva adito la Cassazione, notificando il ricorso al Ministero intimato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e al Ministero presso la sede di viale Trastevere anziché
presso l’unica competente Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

Chiamata ad intervenire sul punto, la S.C. ha ribadito la nullità della notifica e l’indispensabilità della rinnovazione la quale “se eseguita, ha l\’effetto di sanare tale nullità ex tunc impedendo la decadenza dall\’impugnazione; e restando in tal caso
abilitata l\’intimata a depositare il proprio controricorso anche al di
là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione
del ricorso”.

D’altra parte, ha aggiunto la Cassazione, anche il ricorrente che abbia irritualmente eseguito la prima notifica, ha la facoltà di “indursi spontaneamente” alla rinnovazione della stessa, “sia pure in tempo successivo alla scadenza del termine per impugnare”.

Pertanto,
dato il permanere dell’irregolarità della notifica, senza l’intervento
di una spontanea notifica di controricorso da parte della P.A.
intimata, né di una spontanea rinnovazione della notifica del ricorso
da parte della ricorrente, la S.C. ha concesso termine perentorio entro il quale rinnovare la notificazione all’intimato Ministero presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Cassazione Civile, testo ordinanza 22 dicembre 2014, n. 27264


Fonte: Ricorso
in cassazione contro la P.A.: se non notificato presso l’Avvocatura
generale dello Stato è nullo, ma la nullità è sanabile

(www.StudioCataldi.it)

SENTENZA INTEGRALE

Cassazione Civile, ordinanza 22 dicembre 2014, n. 27264

Fatto

I.
– È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell\’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 18.4.13, regolarmente notificata ai
difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della
corte di appello di Trieste n. 186 del 23.3.12 e notif. il 13.6.12, del
seguente letterale tenore:
«1. – A.L. ricorre, affidandosi a
sei motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con
cui è stato rigettato il suo appello avverso la reiezione della domanda,
dispiegata all\’epoca dai suoi genitori esercenti la potestà, per
l\’infortunio occorsole il 4.5.02 durante la frequenza, quale alunna
della Scuola media di Sacile, dell\’ora di educazione fisica presso la
Scuola media di Sacile, a seguito del quale aveva, con la rottura di un
elemento dentale, riportato postumi invalidanti permanenti del 2%.
L\’intimato, raggiunto da notifica evidentemente irregolare, non svolte
attività difensiva. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio – ai sensi degli arti. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell\’art. 360-bis cod. proc.
civ. – per la preliminare necessità di ordinare la rinnovazione della
notificazione del ricorso per cassazione e quindi ai limitati fini
dell\’adozione di adeguata ordinanza interlocutoria, per quanto appresso
indicato.
3. – La ricorrente sviluppa sei motivi: con un
primo – di violazione o falsa applicazione dell\’art. 1218 cod. civ. – si
duole dell\’affermato suo onere di allegare le misure idonee da
adottarsi da controparte; con un secondo – di vizio motivazionale –
protesta di avere comunque indicato le condotte assunte come omesse
dagli insegnanti; con un terzo – di violazione o falsa applicazione
degli artt. 1218 e 2051 cod. civ. e vizio motivazionale – censura
l\’esclusione di un potere di ingerenza dell\’istituto scolastico sui
locali ove si svolgevano le lezioni; con un quarto ed un quinto –
rispettivamente, di violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e
2048 cod. civ. e vizio motivazionale – lamenta l\’erroneità in diritto e
in fatto dell\’affermata efficienza causale della sua condotta nella
causazione del sinistro; con un sesto – di vizio motivazionale – adduce
infine l\’erroneità delle valutazioni sui danni susseguenti al sinistro.
Peraltro,
la ricorrente notificano il ricorso all\’intimato Ministero presso
l\’avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ed al Ministero presso
la sua sede al viale Trastevere in Roma, anziché presso l\’unica
competente avvocatura generale in Roma.
4. – In punto di rito, deve preliminarmente osservarsi che:
4.1.
in linea generale, qualora la notificazione del ricorso per cassazione
proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perché
effettuata presso l\’Avvocatura distrettuale, anziché presso l\’Avvocatura
generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di
controricorso da parte dell\’intimata malamente raggiunta dalla notifica
del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi
dell\’art. 291 cod. proc. civ.; rinnovazione che, se eseguita, ha
l\’effetto di sanare tale nullità ex tunc impedendo la decadenza
dall\’impugnazione (Cass., ord. 30 giugno 2006, n. 15062); e restando in
tal caso abilitata l\’intimata a depositare il proprio controricorso
anche al di là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale
notificazione del ricorso (Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000; Cass. 7
settembre 2006, n. 19242);
4.2. d\’altra parte, a tale
rinnovazione della notificazione potrebbe indursi spontaneamente anche
il ricorrente che pure abbia irritualmente eseguito la prima, sia pure
in tempo successivo alla scadenza del termine per impugnare (da ultimo,
v. Cass. 27 aprile 2011, n. 9411);
4.3. è indispensabile
pertanto, se non altro allo stato e non risultando tuttora avvenuta né
la spontanea notifica di controricorso da parte dell\’intimata
Amministrazione, né la spontanea rinnovazione della notifica del ricorso
per cassazione, ordinare quest\’ultima. 5. – In definitiva, deve
proporsi al Collegio di impartire con ordinanza interlocutoria l\’ordine
di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione
all\’intimato Ministero, in persona del Ministro p.t., presso
l\’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, con ogni riserva all\’esito».

Diritto

II.
– Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria, ma il difensore della ricorrente è comparso in
camera di consiglio per essere ascoltato.
III. – A seguito
della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene
il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella
su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni,
avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso
alcuna critica osservazione.
IV. – Pertanto, neppure
essendosi avvalsa la ricorrente della facoltà di procedere sua sponte
alla rinnovazione della notifica del ricorso all\’Avvocatura Generale
dello Stato, occorre ordinare quest\’ultima entro il termine perentorio
indicato in dispositivo, con ogni riserva all\’esito.

P.Q.M.

La
Corte ordina rinnovarsi la notificazione del ricorso all\’intimato
Ministero presso l\’Avvocatura Generale dello Stato in Roma entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza, con ogni riserva all\’esito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, addì 13 novembre 2014

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