lunedì, Aprile 29, 2024
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RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ENTI: Si al sequestro preventivo, per equivalente, anche in assenza di gravi indizi


” E’ legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
per equivalente di beni costituenti profitto illecito anche quando
l’impossibilita’ del loro reperimento sia soltanto transitoria e
reversibile, purche’ sussistente al momento della richiesta e
dell’adozione della misura …”.

Inoltre “intema di responsabilita’ dipendente da reato degli
enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui
e’ obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e
quindi, secondo il disposto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001,
articolo 19, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non
occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne’ la
loro gravita’, ne’ il “periculum” richiesto per il sequestro preventivo
di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, essendo sufficiente accertarne
la confiscabilita’ una volta che sia astrattamente possibile sussumere
il fatto in una determinata ipotesi di reato”.

Sul punto si veda anche Cass. pen., Sez. II, 16 febbraio 2006, n. 9829,
secondo la quale, In tema di responsabilità dipendente da reato degli
enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è
obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e
quindi, secondo il disposto dal D.Lgs. n. 231/2001,
art. 19, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non
occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la
loro gravità, nè il “periculum” richiesto per il sequestro preventivo di
cui all\’art. 321 c.p.p.,
comma 1, essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che
sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata
ipotesi di reato.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

Sentenza 16 settembre -6 ottobre 2014, n. 41435

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario – Presidente –

Dott. CASUCCI G. – rel. Consigliere –

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOC. INTEGRAZIONE IMMIGRATI;

ASSOC. SVILUPPO BISOGNOSI INTERNAZIONALI;

ASSOC. UNIONE AIUTI UMANITARI;

ASSOC. UN SORRISO PER LA VITA;

avverso l\’ordinanza n. 6/2014 TRIB. LIBERTA\’ di TRENTO, del 25/02/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;

sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Aniello che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 25 febbraio 2014, il Tribunale di Trento, sezione
per il riesame, in riforma dell\’ordinanza del GIP del Tribunale in
sede, ha disposto il sequestro preventivo di beni, a fini di confisca, a
carico delle seguenti associazioni, per l\’importo per ciascuna di
seguito indicato, rimettendo al P.M. appellante per l\’esecuzione previa
individuazione dei beni aggredibili, CASVI per la somma di Euro
49.806,06; IABI per la somma di Euro. 278.699,43; USIA per la somma di
Euro 17.500,06;; EBE per la somma di Euro 155.459,68 in relazione ai
reati di cui agi artt. 640 bis e 81 cpv. c.p., ascrivibili ai rispettivi
legali rappresentanti; Associazione un sorriso per la vita per la somma
di Euro 58.408,77 in relazione al reato di cui all\’art. 316 bis c.p.,
ascrivibile al suo legale rappresentante.

Il Tribunale, dato atto che il GIP, pur avendo condiviso la richiesta
del PM in ordine alla sussistenza del fumus degli illeciti penale
ascritti, aveva rigettato al richiesta perchè a suo avviso il D.Lgs. n.
231 del 2001, art. 19, non consentirebbe la confisca per equivalente, ha
osservato che tale valutazione non fosse condivisibile. Pacifico
essendo che è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente sui beni intestati all\’indagato a norma
dell\’art. 640 quater c.p., sulla base della giurisprudenza di
legittimità (da ultimo Cass. SU del 30.1.2014) deve ritenersi consentito
il detto sequestro, nei confronti della persona giuridica per truffa ai
danni di ente pubblico commessa dal legale rappresentante, finalizzato
alla confisca di danaro o di altri beni fungibili o di beni comunque
direttamente riconducibili al profitto del reato, mentre non è
consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente di ulteriori beni della persona giuridica.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti, le associazioni CASVI, IABI, USIA e
Associazione un Sorriso per la Vita, a mezzo del difensore, che ne ha
chiesto l\’annullamento per i seguenti motivi: – violazione di legge per
errata applicazione della L. n. 231 del 2001, art. 19, il quale impone
alla pubblica accusa la previa individuazione dei beni che concretamente
costituiscono il profitto del reato. Solo in seconda battuta, a fronte
della prova positiva dell\’impossibilità di individuare tali beni,
consente di procedere alla confisca (sequestro) per equivalente. Nel
caso in esame l\’individuazione dei beni da sottoporre a sequestro
preventivo non è stata neppure tentata, sicchè correttamente il GIP non
aveva accolto la richiesta del PM; – violazione di legge per errata
applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 53, per assenza dei gravi
indizi di reato, non essendo sufficiente la mera corrispondenza fra
fattispecie astratta e fattispecie concreta per ritenere soddisfatto il
requisito del fumus, gravità indiziaria nel caso insussistente; –
illegittimità costituzionale della L. n. 231 del 2001, art. 53 (19), in
riferimento all\’art. 76 Cost. (c.d. eccesso di delega) posto che la
legge di delega n. 300 del 2000, art. 11, non contiene alcun riferimento
alla possibilità di applicare in via cautelare la misura del sequestro
preventivo.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va ribadito che in tema di
responsabilità da reato degli enti, il decreto di sequestro preventivo
per equivalente del profitto del reato presupposto non deve contenere
l\’indicazione specifica dei beni che devono essere sottoposti al
vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia
giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento, ma deve indicare la
somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito
(Cass. Sez. 2, 29.5.2013 n. 35813; Cass. Sez. 3, 12.7.2012-7.3.2013 n.
10567; Cass. Sez. 2, 27.1.2010 n. 6974).

Non sfugge il diverso orientamento (Cass. Sez. 3, 28.3.2013 n. 31742;
Cass. Sez. 3, 26.9.2013 n. 42639), che tuttavia non considera che,
stante la natura della confisca per equivalente (cfr. Cass. SU
25.10.2005 n. 41939), si prescinde dal nesso di pertinenzialità del bene
da confiscare. Sul punto vale anche rammentare l\’insegnamento delle
Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 10561 del 2014
che (pur avendo come oggetto specifico di esame la questione della
possibilità di procedere a confisca per equivalente dei beni della
persona giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi) non ha
mancato di ricostruire il quadro generale di riferimento costituito dal
D.Lgs. n. 231 del 2001. In particolare ha rammentato che a norma
dell\’art. 6, comma 5, del citato decreto delegato – in ossequio peraltro
a specifica previsione della legge di delega: L. n. 300 del 2000, art.
11, comma 1, lett. i), – anche nei confronti degli enti per i quali non
sia applicabile la confisca-sanzione di cui all\’art. 19 dello stesso
decreto per essere stati efficacemente attuati i modelli organizzativi
per impedire la commissione di reati da parte dei rappresentanti
dell\’ente (modelli organizzativi che nel caso in esame non risulta siano
stati approntati), è “comunque disposta la confisca del profitto che
l\’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”,
previsione di carattere generale (spiegano le Sezioni Unite) “secondo un
prospettiva non di tipo sanzionatorio, essendo fuori discussione la
“irresponsabilità” dell\’ente, ma di ripristino dell\’ordine economico
perturbato dal reato, che comunque ha determinato un\’ illegittima
locupletazione dell\’ente, ad “obiettivo” vantaggio del quale il reato è
stato commesso dal suo rappresentante”.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è
consentito solo quando non siano reperibili i beni costituenti il
profitto del reato (Cass. Sez. 3, n. 30930 del 2009), ma, spiegano
ancora del Sezioni unite, “…è necessario tuttavia chiarire che,
versandosi in materia di misura cautelare reale, non è possibile
pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il
profitto del reato, giacchè, durante il tempo necessario per
l\’espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri
beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni
esigenza cautelare”. Dal che si trae la conclusione che è legittimo il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni
costituenti profitto illecito anche quando l\’impossibilità del loro
reperimento sia soltanto transitoria e reversibile, purchè sussistente
al momento della richiesta e dell\’adozione della misura (Cass. Sez. 2,
n. 2823/2009).

2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione
dell\’art. 53 D.Lgs. per assenza di gravi indizi di reato, è infondato.

In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone
giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria
la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il
disposto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, dei beni che costituiscono
prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza
degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità, nè il “periculum”
richiesto per il sequestro preventivo di cui all\’art. 321 c.p.p., comma
1, essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia
astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di
reato (Cass. Sez. 2, 16.2.2006 n. 9829). Il diverso orientamento
interpretativo (Cass. Sez. 6, n. 34505 del 2012) si fonda su
interpretazione estensiva del dettato normativo ed addebita al
legislatore delegato di avere mutuato criteri propri del sistema
processuale penale in tema di sequestro preventivo. Vero è che la
confisca disciplinata dal Decreto Legislativo in esame costituisce una
delle sanzioni a carico degli enti, ma il legislatore nel disciplinare
le misure cautelari a carico degli stessi ha richiesto la verifica dei
gravi indizi di responsabilità solo per le misure interdittive cautelari
e non per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

3. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Vero è che la legge di delega alla L. n. 300 del 2000, art. 11, lett.
o), indica al governo di “prevedere che le sanzioni di cui alla lett. l)
sono applicabili anche in sede cautelare…” mentre per la sanzione di
cui alla lettera i) (cioè la confisca) non è prevista delega per
l\’applicazione in sede cautelare, ma tanto ha logica giustificazione
nella considerazione che le sanzioni di cui alla lettera I) non trovano
alcuna corrispondenza nelle misure di tipo interdittivo disciplinate dal
codice di procedura penale. Al contrario il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca del profitto o del prezzo del reato, anche
nella forma per equivalente, è già regolato nell\’ambito dell\’ordinamento
di tipo processuale. Il legislatore non doveva quindi fornire alcuna
delega al governo sul punto, perchè non necessaria ed anzi proprio la
previsione di cui al citato art. 11, lett. o), rafforza il convincimento
che il legislatore ha voluto che anche per le persone giuridiche vi sia
applicazione in sede cautelare delle misure irrogabili nei loro
confronti.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna degli enti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all\’art. 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 53, in relazione
all\’art. 76 Cost..

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell\’art. 28 reg. esec. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2014.

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