lunedì, Aprile 29, 2024
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CONTROVERSIE STRADALI: I limiti all’installazione dell’autovelox

In un tratto di
strada provinciale extraurbana, con limite di velocità 50km/h, dove sono
presenti degli incroci a meno di 1
km l’uno dall’altro e ove il limite di velocità viene
ripetuto ad ogni intersezione, assieme al cartello fisso di controllo
elettronico velocità, è possibile l’installazione di due Autovelox fissi senza
la presenza degli operatori di polizia?

Le strade che
intersecano questa provinciale extra urbana sono tutte comunali, con limite di
50km/h, nelle quali sono presenti, all’inizio delle vie, oltre ai cartelli del
limite di velocità, anche i cartelli fissi di controllo elettronico della
velocità.

O. D. – PADOVA

R I S P O S T A

Sulle strade extraurbane principali, di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera B del Codice civile della strada, gli
organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi
tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni dei limiti di velocità. Tali dispositivi possono essere altresì
utilizzati ed installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade
urbane di scorrimento, classificate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera
C e D del Codice civile della strada, ovvero su singoli tratti di esse,
individuati con apposito decreto del prefetto.

Ai sensi
dell’articolo 4 del Dl 20 giugno 2002, n.121, recante “Disposizioni urgenti per
garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, convertito con
modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n.168, sono legittimi l’accertamento e
la contestazione differita delle violazioni rilevate con i predetti dispositivi
tecnici, senza richiedere che l’impossibilità della contestazione immediata sia
adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente ed in
via presuntiva presente in tutte le fattispecie indicate. Si evidenzia, ad ogni
buon fine, che se le strade classificate extraurbane ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera B e C del Codice civile della strada attraversano i centri
abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera D, E o F, a seconda delle caratteristiche e a
prescindere dall’ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa delle
strade stesse.

Quindi, se la
strada extraurbana attraversa un centro abitato ed assume la classificazione di
strade urbana di quartiere o strada locale, non è consentita l’installazione di
sistemi di rilevamento a distanza, legittima sulle strade urbane di
scorrimento, previa individuazione puntuale da parte del prefetto del tratto di
strada, ai sensi del sopra citato articolo 4. Si precisa, infine, che
l’informazione sulla presenza della postazione di controllo deve essere fornita
attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che devono
essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal
luogo in cui viene utilizzato il dispositivo, in condizioni di sicurezza e in
modo da consentirne il tempestivo avvistamento da parte degli utenti in
transito.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2 FEBBRAIO 2015

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