venerdì, Maggio 3, 2024
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APPALTI PUBBLICI: La gara non va snaturata da “servizi” gratuiti

Un ente pubblico
può indire una gara d’appalto a punteggio, in base alla quale, oltre a
scegliere l’offerta più bassa, attribuisce punteggi in più per chi, tra i vari
concorrenti, offre ulteriori ore legate al servizio oggetto dell’appalto o ad
altri servizi, svincolati da questo oggetto, senza alcun onere per l’ente? Ci
sono i presupposti per chiedere all’ente di revocare questa gara?

M. M. – ASTI

R I S P O S T A

Per rispondere al quesito, occorre
premettere che, in linea di principio, non è criticabile ai partecipanti, nella
lex specialis di una gara d’appalto, di fornire servizi ulteriori rispetto a
quelli previsti nel capitolato, e definiti espressamente “senza alcun onere per
l’ente” rispetto al prezzo a base di gara. Ciò, tuttavia, è possibile a condizione
che non sia snaturato l’oggetto della gara, nel senso che siano rispettati i
limiti di un valore decisamente secondario in seno ai criteri di valutazione,
tanto più se indicati con una genericità tale da favorire la presentazione di
offerte estranee all’oggetto stesso. L’inserimento di tale criterio di
valutazione, infatti, deprimerebbe il confronto concorrenziale sulla qualità
dei servizi onerosi, in ordine ai quali principalmente dovrebbe imperniarsi la
competizione in una gara avente a oggetto un servizio da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se ambiguamente è
indicato al prezzo più basso. La
indeterminatezza della clausola in questione spingerebbe il punto
centrale del confronto su prestazioni che, se non estranee, potrebbero emergere
come secondarie rispetto all’oggetto principale della procedura di gara. Si
consideri poi che, nella fattispecie, la rinuncia ad apprezzare il profilo
qualitativo dei servizi principali avvantaggerebbe vaghi servizi complementari,
con detrimento del rilievo delle prestazioni essenziali.

Ciò premesso,
sembra che nella fattispecie, in astratto, sussistano i presupposti per
chiedere all’ente di revocare – in sede di autotutela – la procedura,
argomentando, però, in maniera adeguata l’infondatezza e il peso nella
valutazione dei servizi “gratuiti” rispetto all’oggetto principale del
contratto. In mancanza di una risposta dell’ente, o in alternativa, può essere
sottoposto il bando al vaglio dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) che
ha assunto anche i compiti di vigilanza sugli appalti pubblici, accorpando le
competenze dell’Avcp (Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 FEBBRAIO
2015

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