Se la banca non produce gli
estratti conto dall’inizio del rapporto il credito va ricalcolato secondo il
principio del saldo zero
Tribunale di Torino, 11 febbraio 2015, n. 1073
Con sentenza
n. 1073 dell’11 febbraio 2015 il Tribunale di Torino ha evidenziato come, fatta
salva la facoltà di avvalersi in fase monitoria dell’estratto conto certificato
ex art. 50 TUB, è onere della banca, in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo, dare prova piena del proprio credito.
Nel rispetto
quindi dell’art. 2697 c.c., temperato dal principio di vicinanza della prova
(S.U. 13533/2001), in caso d’incompletezza della documentazione, il credito
vantato va ricalcolato secondo il principio del saldo zero a partire dai primo
estratto conto prodotto.