lunedì, Aprile 29, 2024
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PREVIDENZA: Le pensioni di invalidità e i limiti al cumulo

Sono un ex
carabiniere di 56 anni, da poco in pensione con 38 anni di anzianità
contributiva. Mi è stata riconosciuta una pensione di invalidità privilegiata
per inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 64 del Dpr 1092/1973.

Potrei essere
assunto da un privato con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato
per lo svolgimento di un’attività lavorativa diversa dalla precedente. Tale impiego
quindi non costituirebbe derivazione o continuazione di quello che ha dato
luogo alla pensione. Vorrei sapere se il reddito da pensione è cumulabile con
quello di lavoro dipendente.

M. M. – ROMA

R I S P O S T A

Per rispondere al lettore, bisogna fare
riferimento alla nota operativa ex Inpdap n.45 del 28 novembre 2008, in seguito a quanto
previsto dall’articolo 19 della legge 6 agosto 2008, n. 133: abolizione dei
limiti al cumulo tra pensione diretta di anzianità e redditi da lavoro. In
particolare, era stato precisato che l’abolizione dei limiti al cumulo tra
pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle
pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a
questo istituto, nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i
trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a
qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della
legge n.274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del Dpr 1092/1973)
nonché i trattamenti pensionistici di privilegio (come il caso del lettore),
fermo restando quanto disposto dall’articolo 139 del Dpr 1092/1973 applicabile
nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in
virtù del richiamo espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”. Per
dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare
applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 72, comma
2, della legge n.388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i
redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro
dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone
l’articolo 59, comma 4 della legge n.449/1997 che estende alle forme
pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo
tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo
previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2 MARZO 2015

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