martedì, Maggio 21, 2024
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Qu.I.R.: Firmato l’accordo quadro con le banche

Le imprese
che occupano fino a 49 dipendenti potranno ora accedere a finanziamenti
agevolati se riscontrano difficoltà nel corrispondere la Qu.I.R. ai
dipendenti

Finanziamento a tasso
agevolato per le Pmi che non dovessero riuscire a far fronte agli
esborsi mensili troppo onerosi derivanti dalle domande di anticipo del
trattamento di fine rapporto (Tfr). Infatti, il Ministero del Lavoro, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Abi hanno firmato l’accordo
quadro per il finanziamento in favore dei datori di lavoro con meno di
50 dipendenti che non intendono provvedere con risorse proprie
all’anticipazione del Tfr in busta paga e che non sono tenute al
versamento del Tfr al Fondo di tesoreria INPS.

L\’intesa mette
così la parola fine all\’iter di attuazione delle disposizioni della
legge di stabilità in materia di erogazione in busta paga del Tfr.

Condizioni di accesso – Per accedere ai finanziamenti agevolati, il datore di lavoro dovrà presentare alla banca la seguente documentazione:


certificazione rilasciata dall’INPS riguardante il trattamento di fine
rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per
ciascun lavoratore (art. 1, c. 31 della L. n. 190/2014);
• visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale;

ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca
necessarie alla realizzazione dell’operazione di finanziamento (es. data
di pagamento degli stipendi ai dipendenti).

Il finanziamento – Come funziona il meccanismo di erogazione del finanziamento?
Innanzitutto, il datore di lavoro deve presentare richiesta di
finanziamento alla banca, la quale stipula il contratto di finanziamento
entro il mese precedente l’avvio della liquidazione Qu.I.R. Tale
disponibilità creditizia è destinata a essere utilizzata a partire dal
mese successivo alla data di perfezionamento dell’operazione di
finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015, e non oltre il
termine massimo del 30 ottobre 2018.
Successivamente la banca, sulla
base delle certificazioni acquisite telematicamente dall’INPS entro il
giorno 5 di ciascun mese, provvede ad erogare in favore del datore di
lavoro, tra il quinto e il terzo giorno precedente al saldo della paga,
l’importo indicato nella certificazione.

Rimborso
Quanto al rimborso del finanziamento, esso dovrà essere effettuato – in
unica soluzione – entro il 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri
che saranno stabiliti dall’accordo quadro.

Estinzione finanziamento
L’art. 6 dell’accordo quadro prevede l’interruzione del finanziamento, e
il rimborso immediato dello stesso, qualora il datore di lavoro
utilizzi le risorse economiche, anche parzialmente, per finalità diverse
dalla liquidazione mensile delle Q.u.I.R. in busta paga, anche con
riguardo a uno solo dei lavoratori interessati. La banca procederà
altresì a interrompere il finanziamento qualora:

• i
lavoratori dipendenti da datori di lavoro abbiano iscritto nel registro
delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all\’art.
182-bis della Legge fallimentare;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento;

i lavoratori dipendenti da datori di lavoro siano stati autorizzati ad
interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in
prosecuzione dell\’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai
lavoratori dipendenti in forza all\’unità produttiva interessata dai
predetti interventi;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro
che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti di cui all\’art. 7, della L. b, 3/2012.

Interessi sul finanziamento – L’art.
8 dell’accordo quadro specifica che il tasso d’interesse, comprensivo
di ogni eventuale onere, non può superare il tasso di rivalutazione
della Qu.I.R. periodicamente comunicato dall’INPS. Tale tasso, in
particolare, può essere anche fisso, purché lo stesso non superi l’1,5%.
Inoltre, nel conteggio restano fuori le spese notarili e gli oneri
fiscali, nonché i costi che il datore di lavoro di lavoro deve sostenere
per acquisire la documentazione necessaria per l’erogazione del
finanziamento.

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