mercoledì, Maggio 15, 2024
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APPALTI PUBBLICI: Responsabilità solidale cancellata

In riferimento
alla risposta al quesito n.3612 (“integrazione di documenti da parte
dell’appaltatore”), pubblicato sull’Esperto risponde 43/2015, si chiede se alla
luce del decreto “del fare” e della circolare dell’agenzia delle Entrate n.31/E
del 30 dicembre 14, la responsabilità solidale in materia di appalti è stata
completamente abrogata e quindi non è più necessario richiedere la
documentazione che attesti l’esatto adempimento fiscale da parte dell’appaltatore
prima di effettuare i pagamenti nei suoi confronti; oppure si tratta solo di un
alleggerimento per cui è sempre meglio acquisire dall’appaltatore tutto quanto
necessario per tutelarsi?

N. S. – BARI

R I S P O S T A

L’articolo 28, Dlgs n.175/14, ha
soppresso la disciplina in tema di responsabilità solidale negli appalti
pubblici, di cui all’articolo 35, commi 28 e 28-ter, Dl 223/06, convertito in
legge 248/06. In particolare, gli obblighi in tema di responsabilità solidale
ai fini fiscali – limitati al versamento delle ritenute Irpef da effettuare sui
redditi dei dipendenti impiegati nell’appalto, con esclusione dei versamenti
Iva – operavano nei soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

Il committente,
tuttavia, era assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria, di
importo compreso tra 5.000 e 200.00 euro qualora avesse effettuato il pagamento
del corrispettivo senza chiedere l’esibizione, da parte dell’appaltatore, della
documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte sua e del subappaltatore.
Sulla base della novella legislativa, dunque, è ora venuta meno la
responsabilità solidale dell’appaltatore nei riguardi del subappaltatore per il
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, per le
prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto. Parimenti, sono state
eliminate anche le sanzioni irrogate al committente che, prima di pagare la
fattura all’appaltatore, non avesse verificato i pagamenti delle ritenute da parte
di quest’ultimo e di tutti i subappaltatori. A fronte di tale nuova disciplina,
si ritiene quindi che la pretesa in ordine al rilascio di autodichiarazione di
regolarità del fornitore, in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro, non trovi più valido presupposto normativo di riferimento.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 30MARZO 2015

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