Il nostro
condominio è da sempre mancante del regolamento condominiale “contrattuale”.
Abbiamo più
volte sollecitato l’amministratore al recupero del medesimo senza, purtroppo,
ottenere una risposta.
L’amministratore
afferma che è sufficiente il regolamento previsto dalla normativa di legge. Il
notaio, presso il quale fu registrato, è deceduto. Nessun condomino ne è in
possesso. Qual è la prassi da seguire?
I. T. – NAPOLI
R I S P O S T A
L’esistenza o meno di un regolamento
condominiale di tipo contrattuale è sicuramente rilevante per la disciplina dei
vari rapporti in quello specifico condominio, anche perché nell’ambito di
determinate materie può derogare alla normativa vigente. E’ necessario
ricordare che si definisce regolamento condominiale contrattuale quello formato
attraverso una convenzione scritta fra tutti i condomini, oppure quello
predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio (o costruttore)
che, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente
trascritto nei registri immobiliari, vincola chi abbia acquistato le singole
unità immobiliari successivamente alla sua predisposizione, purché richiamato
ed approvato nei singoli atti di proprietà, in modo da far parte “per
relationem” del loro contenuto (fra le altre, si veda: Cassazione civile,
sezione II del 19 settembre 2014 n.19798; Tribunale di Milano, sezione IV, 22
maggio 2012, n.6819).
Dovrà anche
essere registrato nel registro ex articolo 1138 del Codice civile. Fatte queste
premesse, nel caso di specie, il regolamento potrà essere recuperato a presso l’Archivio Notarile o presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari con gli estremi del primo atto di acquisto cui era
allegato e che deve essere richiamato negli atti successivi.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 30MARZO 2015