sabato, Maggio 18, 2024
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CONDOMINIO: Il vano scale deve essere illuminato

Vivo in una vecchia
cascina, suddivisa in una ventina di unità abitative, gestite come condominio
unico. La mia scala (comune ad altri tre appartamenti) è da sempre senza
illuminazione e risulta essere estremamente pericolosa di notte, se non si è
dotati di torcia. Nonostante le ripetute richieste all’amministratore, per
installare un contatore condominiale e predisporre un impianto di
illuminazione, vengo regolarmente rimandato all’assemblea dove la richiesta è
bocciato per il non interesse degli altri (che non utilizzano le scale). E’
possibile che un servizio basilare come l’illuminazione degli spazi comuni
(peraltro le scale) possa non essere erogato per disinteresse di alcuni
condomini? In caso di infortunio di un ospite, su chi ricade la responsabilità?

G. R. – MILANO

R I S P O S T A

La presenza di un impianto di
illuminazione del vano scale risponde a elementari esigenze di sicurezza. E’
l’assemblea l’organo competente a deliberare l’esecuzione dei lavori. In caso
di volontà contraria o anche di sola inerzia o inconcludenza dell’assemblea, si
rende necessario un ricorso al Giudice ai sensi dell’articolo 1105, quarto
comma, Codice civile. La norma, dettata in materia di comunione, è unanimemente
ritenuta applicabile al condominio e dispone che, se non si prendono i provvedimenti
necessari all’amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante può
ricorrere all’autorità giudiziaria, che – ove occorra – può conferire a un
amministratore l’incarico di eseguire le opere necessarie su cui l’assemblea
non è stata in grado di provvedere.

Non si tratta di
un amministratore di condominio, ma di un incaricato del Giudice che provveda
alle sole opere necessarie e, perciò, doverose. In ordine alla responsabilità
per eventuali infortuni, occorrerà ricostruire la dinamica del sinistro in base
alle circostanze del caso (da ultimo, si veda Cassazione 16 aprile 2013,
n.9140). Se, per esempio, si tratta di un ospite del lettore, è evidente che lo
stesso lettore dovrà informarlo adeguatamente dei pericoli. In difetto di
evidenti cause sufficienti a determinare l’evento, non è da escludersi una
responsabilità da cose in custodia in capo all’intero condominio (articolo 2051
Codice civile).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 30MARZO 2015

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