domenica, Maggio 5, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Per proseguire l’iter successorio servono le carte autenticate ad hoc

Ho una procura
generale, fino a revoca, formalizzata anni or sono negli Usa, il cui concedente
(rappresentato) residente negli Stati Uniti è diventato, a seguito della morte
del padre (de cuius), avvenuta nel giugno 2013, erede pro-quota insieme alla
matrigna (coniuge superstite), tra i beni caduti in successione, di cui è stata
presentata regolare denuncia di successione, oltre agli immobili vi è anche un
deposito di conto corrente bancario cointestato detenuto presso la Banca
popolare Pugliese il quale all’atto dell’apertura della successione presentava
un saldo positivo alquanto interessante. Circa un anno fa ho fatto alla
predetta banca una richiesta verbale di smobilizzo della quota spettante al
rappresentato (un quarto del totale), presentando la relativa documentazione.
La testuale risposta ottenuta al momento fu:”Vediamo di risolvere la situazione
il prima possibile”.

Peccato che
invece si sia verificato tutto il contrario. Infatti, tra tempi lunghi di
valutazione dei documenti presentati, richieste di censire l’erede mi pare si
tenti di procrastinare lo smobilizzo delle somme: siamo arrivati a marzo 2015
per rilevare che nulla in realtà è cambiato rispetto a un anno fa.

Va inoltre
precisato che durante a novembre 2014, ho presentato alla Bpp il documento di
riconoscimento dell’erede autenticato da un notaio americano che, fra l’altro,
ne certifica lo stato di esistenza in vita.

RISPONDE BANCA
POPOLARE PUGLIESE

Il signor Gianni
Bove si rapporta con questa banca nella qualità di procuratore generale di
Antonio Galdi (a sua volta erede del de cuiusRaffaele Galdi) in virtù di procura generale rilasciata da Pubblico Ufficiale
in Philadelphia in data 25 novembre 1995. la vicenda, pertanto, vede coinvolti
diversi soggetti. Il Bove contesta alla banca il mancato pagamento delle
attività depositate sul conto corrente cointestato al de cuius e alla propria moglie, limitatamente alla quota parte
spettante al suo mandante, Signor Galdi Antonio, residente in Philadelphia.

Tanto premesso,
è opportuno evidenziare quali siano le responsabilità di natura civilistica che
incombono sulle aziende di credito chiamate al pagamento delle attività cadute
in successione.

Grava sulla
banca l’onere di pagare (bene) agli aventi diritto che devono essere
opportunamente ed esattamente individuati in base a documenti idonei. Qualsiasi
documento deve essere fornito alla Banca in originale o in copia conforme
all’originale, mentre il signor Bove, nonostante le richieste rivolte nei suoi
confronti, ha sempre esibito semplici fotocopie.

Quanto alla
procura generale, considerato che essa è stata conferita nel lontano 1995, la banca
ha chiesto più volte la produzione di copia autentica del documento al fine di
verificare che detta procura non fosse stata nel frattempo revocata o
modificata. Al contrario, il signor Bove si è limitato ad esibire, sempre in
fotocopia, una “autenticazione di fotografia” rilasciata da Pubblico Ufficiale
in Philadelphia.

Peraltro, la
banca si è adoperata per superare la lacunosità della documentazione esibita,
chiedendo al procuratore di fornire le coordinate bancarie del mandante al fine
di riconoscere le somme dovute a mezzo bonifico bancario al beneficiario
effettivo. La medesima richiesta è stata inoltrata direttamente allo stesso
mandante, signor Antonio Galdi, con raccomandata del 7 maggio 2014, restituita
per compiuta giacenza. Il signor Bove ha invece chiesto alla banca il pagamento
delle attività cadute in successione a mezzo contante o assegno circolare
intestato al procuratore stesso, operazione quest’ultima che, oltre che esporre
la banca al rischio di un errato pagamento, appare in ogni caso in conflitto di
interessi.

Pur non essendo
questa la sede per un approfondimento delle circostanze di fatto idonee a
correggere la prospettazione degli eventi riportati nella segnalazione del
signor Bove, riteniamo utile precisare che la pratica di successione è altresì
carente di parte della documentazione necessaria per la sua evasione. Quanto
innanzi prospettato conferma come la banca si sia limitata a chiedere il
rispetto di ciò che è stabilito in norme di legge e abbia quindi operato in
assoluta correttezza. Nessuna responsabilità può pertanto esserle addebitata in
merito ai lamentati ritardi e, anzi, essa ha assunto un comportamento attivo ed
ha profuso il massimo impegno per la definizione della vicenda. Impegno che la
banca intende mantenere, confermando ancora una volta la propria disponibilità
a corrispondere le somme reclamate non appena verrà prodotto quanto è
necessario.

DAL”PLUS24” DEL “IL SOLE 24 ORE” DELL’11APRILE 2015

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