mercoledì, Maggio 1, 2024
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FALSO IN BILANCIO: Il CNDCEC avanza proposte di modifica

Falso in bilancio: le proposte del CNDCEC

Nell’importante
processo di riforma che interessa il reato di falso in bilancio, il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
vuole far sentire la propria voce.

Ecco quindi che, con un
apposito documento del 21 aprile, sono state avanzate alcune
considerazioni propositive volte soprattutto a promuovere una riforma
equilibrata del sistema sanzionatorio “che, pur colpendo le condotte effettivamente criminose, di fatto non degeneri in un intervento punitivo generalizzato”.

Le modifiche

Come noto, la riforma del falso in bilancio è contenuta nel disegno di legge “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, approvato in Senato e all’esame della Camera dei Deputati.

Più precisamente, il testo approvato dal Senato prevede l’integrale revisione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False Comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) c.c. e l’inserimento di due nuove norme, gli artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) c.c.

Quello che potrebbe essere il nuovo articolo 2621 c.c., così come approvato dal Senato, prevede che “gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette
ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la
cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni
”.

Nel documento del CNDCEC si sottolinea, in primo luogo, come con l’espressione “in modo concretamente idoneo”,
il Legislatore voglia appunto escludere dalla fattispecie tutte quelle
condotte che non si traducono in un’effettiva offesa del bene giuridico
tutelato.

Allo stesso modo, il riferimento all’omissione di “fatti materiali rilevanti” anziché di “informazioni”, come nella norma attualmente vigente, insieme alla mancata riproposizione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” evidenzia la volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di mera valutazione.

Nella nuova formulazione dell’articolo non sono tuttavia previste soglie di punibilità.
È
bene però ricordare che sono state previste due nuove norme, gli artt.
2621-bis e 2621-ter c.c., che introducono clausole attenuanti ed
esimenti correlate all’entità dell’offesa al bene giuridico tutelato.

Le proposte del CNDCEC

In
virtù delle novità che potrebbero essere presto introdotte, le proposte
del CNDCEC sono volte, quindi, in primo luogo a chiedere l’introduzione
di specifiche disposizioni volte a specificare maggiormente la valenza
intenzionale degli elementi qualificanti il reato
, escludendo il dolo eventuale, nonché, a rigore, quello indiretto e diretto.
Il
rischio che si potrebbe correre nel caso in cui tali suggerimenti non
fossero accolti sarebbe quello di un allargamento a dismisura
dell’ambito applicativo della norma.

Viene inoltre chiesto che sia sostituito l’avverbio “consapevolmente” con “intenzionalmente”, il quale, come si legge nel documento del CNDCEC “presuppone
la pienezza del momento volitivo e meglio si presta a comprendere al
contempo i tre elementi di animus nocendi (intenzione di fornire
un’informativa sociale non veritiera), animus discipiendi (intenzione di
ingannare), animus lucrandi (intenzione di trarre un ingiusto profitto
dall’evento dannoso). L’animus nocendi, in particolare, andrebbe inteso
come offesa oggettivamente arrecata all’interesse tutelato
”.

Sarebbe inoltre utile che il Legislatore definisse la nozione di “bilancio falso”.
In
tal senso, il CNDCEC ritiene imprescindibile il riferimento ai principi
contabili nazionali elaborati dall’Oic, nonché ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS, quale criterio in grado di determinare la
correttezza o meno della formazione del bilancio.

Tra le
proposte presentate vi è infine quella di ripristinare le soglie di
punibilità, sebbene riviste in funzione di un’analisi
economico-statistica del sistema imprenditoriale italiano che aiuti a
determinare limiti di punibilità effettivamente significativi.

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