giovedì, Maggio 2, 2024
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APPALTI PUBBLICI: Responsabilità solidale “derogabile”

Appalti. Responsabilità solidale derogabile

Le
organizzazioni datoriali possono derogare al regime della responsabilità
solidale negli appalti per garantire l’assolvimento degli obblighi
retributivi

Spetta alle
organizzazioni datoriali e sindacali la possibilità di derogare al
regime della responsabilità solidale negli appalti, mediante la
sottoscrizione di appositi contratti collettivi nazionali; ciò al fine
di estinguere gli obblighi retributivi (comprese le quote di trattamento
di fine rapporto), contributivi e assicurativi maturati nel periodo di
esecuzione del contratto di appalto.

A specificarlo è stato il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 9/2015.

Il quesito
L’ARIS ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori
delucidazioni in merito alla possibilità per la contrattazione
collettiva nazionale di poter derogare al regime della responsabilità
solidale negli appalti (art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003).
In particolare, è stato chiesto se l’espressione, salvo “diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali”,
si riferisca alla contrattazione collettiva sottoscritta da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative del settore di appartenenza dell’appaltatore ovvero di
quello del committente.

Responsabilità solidale negli appalti
Il contratto di appalto e servizi prevede una speciale forma di
garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati che siano impiegati
negli appalti, disciplinata in generale dall’art. 1676 del c.c. e
dall’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003. Quest’ultima norma, in
particolare, dispone che in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro risponda in solido con
l\’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i
crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto),
i crediti contributivi e i premi assicurativi maturati nel periodo di
esecuzione del contratto di appalto.
La responsabilità solidale potrà essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell’appalto.

Successivamente,
è intervenuto l’art. 4, co. 31 della Riforma Fornero (L. n. 92/2012)
che ha reso più flessibile la responsabilità solidale negli appalti
prevedendo che:

• i contratti collettivi nazionali di
lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono
derogare al regime di responsabilità solidale, introducendo metodi che
consentano di verificare la regolarità complessiva degli appalti;

il committente chiamato in giudizio per il soddisfacimento dei crediti
retributivi e contributivi vantati dal lavoratore impegnato
nell’esecuzione dell’appalto può eccepire, nella prima difesa, il
beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell\’appaltatore
medesimo e degli eventuali subappaltatori.

Ultimo
intervento in ordine cronologico sul tema è rappresentato dall’art. 9,
co. 1 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), il quale ha
specificato che le eventuali diverse disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali possano esplicare i propri effetti solo
con riferimento ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori
impiegati nell\’appalto/subappalto, “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.

Risposta MLPS
Alla luce di quanto su esposto, il Ministero del Welfare ha evidenziato
che l’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia
per i lavoratori impiegati nell’appalto – evidentemente dipendenti
dell’appaltatore/subappaltatore – pertanto appare conforme alla ratio
della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano
essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in
questione.
Quindi, nell’ambito di tali contratti le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”,
adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri
lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative
autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori.

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