La notifica, a norma dell’articolo
140 del Codice di procedura civile, prevede, come atto conclusivo, l’invio di
una comunicazione di deposito, da spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata a mezzo posta elettronica
certificata (Pec) e concretizzare gli stessi effetti legali?
S. P. – CEFALU’
R I S P O S T A
L’articolo 140
del Codice di procedura civile prevede che – in caso di assenza, incapacità o
rifiuto al ricevimento da parte del destinatario nei luoghi adibiti a propria
residenza, dimora o domicilio – l’ufficiale incaricato della notifica, chiamato
a notificare un atto giudiziario, sia tenuto alle seguenti incombenze: deposito
di copia conforme dell’atto, in busta sigillata, nella sede del Comune dove la
notificazione doveva essere eseguita; affissione del relativo avviso di
deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o
dell’azienda del destinatario; infine, ulteriore conferma a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento. La normativa in vigore parla esplicitamente di invio
di raccomandata con avviso di ricevimento: una eventuale notifica a mezzo Pec
potrà essere attività ulteriore – eventualmente richiesta dal mittente
notificante – ma, allo stato, non attua i medesimi effetti legali della
disciplina in vigore. Pertanto, la notifica in oggetto potrà dirsi perfezionata
solo a seguito dell’invio di una raccomandata cartacea.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL18 MAGGIO 2015