lunedì, Aprile 29, 2024
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CONDOMINIO: L’amministratore segnala i proprietari morosi

Volevo avere spiegazione sul
comportamento che bisogna tenere con i condòmini morosi. L’amministratore deve
avvisare i fornitori/creditori di queste posizioni, poiché dev’essere
effettuata la prima escussione verso questi proprietari e poi, in un secondo
tempo, occorrerà rivolgersi anche ai condòmini in regola con i versamenti? Il
nostro amministratore ci ha comunicato che non esiste alcuna sentenza di
Cassazione che si sia espressa in merito e che, quindi, ritiene di dover
raccogliere le somme a debito verso i fornitori dai condòmini “virtuosi”. Mi
sembra abbastanza comodo e facile per lui. Come dobbiamo comportarci?

S. O.
POMPONESCO

R I S P O S T A

Non occorre
attendere alcuna sentenza di Cassazione per comprendere il significato di
quanto dispone l’ultima parte del primo comma dell’articolo 63 delle
disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo cui l’amministratore è
tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i
dati dei condòmini morosi. Per altro verso, l’amministratore deve agire nei
confronti dei morosi “salvo che sia stato espressamente dispensato
dall’assemblea” entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio entro il quale il
credito è divenuto esigibile (articolo 1129, nono comma, del Codice civile).
Infine, è bene ricordare che l’amministratore non può, di sua iniziativa,
pretendere contributi aggiuntivi o anticipazioni dai condòmini se non in forza
di una specifica deliberazione assembleare che può ritenersi consentita solo
nell’ipotesi di effettiva,improrogabile urgenza di sopperire all’inadempimento
dei morosi con la costituzione di un fondo cassa, diretto a evitare danni più
gravi (Cassazione, sezione II, 18 aprile 2014, n.9083).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 18 MAGGIO2015

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