domenica, Maggio 5, 2024
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ASSICURAZIONI: La polizza vita riscossa dagli eredi del beneficiario

Mario e Teresa avevano stipulato una
polizza di assicurazione Posta vita con questi termini: contraente, Teresa;
assicurato, Teresa, beneficiario in caso di morte, Mario. Un anno fa viene a
mancare Mario, sei mesi dopo Teresa. Non hanno figli. Mario ha due sorelle,
Teresa un fratello. Nessuna comunicazione o variazione dei beneficiari viene
fatta prima e dopo la morte di entrambi.

Chi eredita la polizza? Secondo le
Poste, le uniche eredi sono le due sorelle di Mario, mentre è totalmente
escluso il fratello di Teresa.

F. M. – SCHIO

R I S P O S T A

L’assicurazione
sulla vita a favore di terzi per il caso morte è un contratto con il quale, a
fronte del versamento dei premi da parte del contraente, la compagnia
assicuratrice si impegna a corrispondere, al momento della morte
dell’assicurato, la somma prevista a favore del beneficiario.

Secondo l’articolo 1920, comma 3°,
del Codice civile, il beneficiario acquista un proprio diritto contrattuale nei
confronti dell’assicurazione, che non si trasmette agli eredi del contraente –
assicurato.

La morte di quest’ultimo, infatti,
segna solamente il momento in cui il diritto del beneficiario diventa esigibile
nei confronti dell’assicuratore.

Tanto detto, nel caso in il
beneficiario debba morire prima dell’assicurato, il relativo diritto a
percepire la somma assicurata si intenderà trasmesso agli eredi del
beneficiario stesso, salvo che il contraente non intenda revocare il
beneficiario o comunque disporre diversamente del proprio contratto
assicurativo.

Nel caso del lettore, quindi, la
polizza è da ritenersi ereditata unicamente dalle sorelle del beneficiario.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 01
GIUGNO 2015

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