I condomini (12 su 14) non intendono
nominare l’amministratore di condominio per “risparmiare”, dicono, sulle spese
di gestione. Nel contempo, gli stessi hanno deliberato (deciso) su argomenti
che trovano contrari i due condomini di “minoranza”.
Conseguentemente, l’unica strada che
rimane ai condomini di “minoranza” per far valere le loro ragioni è quella
giudiziaria. Ma questa via è tortuosa e costosa. Nel frattempo si pongono
interrogativi:
1) le delibere (decisioni) prese dai
condomini in assenza di nomina dell’amministratore sono “valide” a tutti gli
effetti?
2) Entro quale termine, pena la
decadenza, deve essere notificato il verbale di assemblea?
V. R. –
VENEZIA
R I S P O S T A
La nomina
dell’amministratore in un condominio con oltre otto condomini è obbligatoria.
In realtà è un procedimento relativamente rapido e non particolarmente costoso.
In ogni caso, in merito alle domande del lettore, quanto alla prima, la
delibera è valida anche se non è stato nominato l’amministratore; quanto alla
seconda, la legge non prevede un termine per l’invio del verbale.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 01
GIUGNO 2015