Vorrei sapere, per Roma, quali sono
le modalità per effettuare un affitto turistico, da parte di un privato che
intende affittare un suo appartamento a stranieri per un periodo che va da tre
giorni fino al massimo di 3 o 4 mesi. So che il contratto va sempre stipulato e
quando si superano i 29 giorni è necessario registrarlo. Se il periodo fosse di
2 o 3 mesi, diventerebbe un contratto transitorio e quindi soggetto ad un
canone concordato o rimarrebbe sempre un contratto turistico a canone libero?
M. C. – ROMA
R I S P O S T A
Le esigenze
turistiche comprendono tutte quelle sorte in occasione di un viaggio o di un
soggiorno per svago e per villeggiatura. Ai sensi dell’articolo 53 della legge
79 del 2011, le locazioni turistiche sono sottoposte unicamente alle previsioni
del Codice civile, che lascia ampia discrezionalità alle parti. Proprietario e
inquilino possono stabilire concordemente tutte le condizioni che regolano la
locazione. È’ però indispensabile specificare nel contratto i motivi che hanno
indotto le parti a stipulare l’atto. Le locazioni turistiche possono avere una
durata massima di un paio di mesi e, stante la natura temporanea del rapporto,
il contratto non deve disciplinare il rinnovo tacito, dovendo cessare nel
momento in cui termini il periodo convenuto. Se la locazione ha durata superiore
a 30 giorni, il contratto deve essere registrato, con onere a carico delle
parti, ciascuna per la metà. L’obbligo di registrazione sussiste anche quando
tra le stesse parti si siano stipulati diversi contratti per più periodi che,
sommati, superino i trenta giorni nell’anno. Le imposte di registro e di bollo
non sono dovute in caso di applicazione del regime fiscale della cedolare
secca.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 01
GIUGNO 2015