giovedì, Maggio 2, 2024
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NOTAIO: Sanzionato “Se NON LEGGE GLI ATTI”

Sanzionato il notaio che non legge gli atti
(Cassazione, sentenza 15.5.2015 n. 10008)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente -Dott. MAZZACANE
Vincenzo – Consigliere -Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere
-Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere -Dott. PICARONI Elisa –
Consigliere –



ha pronunciato la seguente: sentenza


sul ricorso 27985/2013 proposto da:
C.D.M.M. (OMISSIS), elettivamentedomiciliato in ROMA, VIA G. B. MARTINI
13, presso lo studiodell\’avvocato DI PORTO ANDREA, che lo rappresenta e
difende; – ricorrente –


contro PRESIDENTE CONSIGLIO NOTARILE
DISTRETTI RIUNITI TORINO E PINEROLO,PUBBLICO MINISTERO in persona del
PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA c/oCORTE APPELLO TORINO; – intimati –


Nonchè da:PRESIDENTE CONSIGLIO
NOTARILE DISTRETTI RIUNITI TORINO E PINEROLO,CONSIGLIO NOTARILE
DISTRETTI RIUNITI TORINO E PINEROLO in persona delrapp. p.t.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DAPALESTRINA 63,
presso lo studio dell\’avvocato MARIO CONTALDI, che lirappresenta e
difende unitamente all\’avvocato VITTORIO BAROSIO; – c/ric. e ricorrenti
incidentali – contro C.D.M.M. (OMISSIS); – controricorrente -e
contro:PUBBLICO MINISTERO in persona del PROCURATORE GENERALE
REPUBBLICA c/oCORTE APPELLO TORINO; – intimato –


avverso l\’ordinanza della CORTE
D\’APPELLO di TORINO, depositata il03/10/2013; (RGVG 546/13);udita la
relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2015
dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;udito l\’Avvocato DI PORTO
difensore del ricorrente che ha chiestoaccoglimento delle difese
esposte ed in atti;udito l\’Avvocato CONTALDI Stefania con delega
depositata in udienzadell\’Avvocato CONTALDI Mario, difensore dei
resistenti che si èriportata alle difese in atti con rigetto del
ricorso principale edel controricorso al ricorso incidentale;udito il
P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.CELESTE
Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorsoprincipale e del
ricorso incidentale.


Fatto


1.- il Presidente del Consiglio
Notarile di Torino formulò alla Commissione Regionale diDisciplina per i
distretti del Piemonte e della Valle d\’Aosta una richiesta di apertura
diprocedimento disciplinare contro il dr. C.d.M.M. per avere il
medesimo:


a) stipulato, il giorno (OMISSIS),
nello studio di (OMISSIS) quattro atti in un orarioincompatibile con la
partecipazione ad un incontro di aggiornamento professionale presso
ilConsiglio notarile di Torino tenutosi lo stesso giorno alle h. 18,
ovvero degli atti n. (OMISSIS)alle h. 18, n. (OMISSIS) alle h 18,55, n.
(OMISSIS) alle ore 19,35 e n. (OMISSIS) alle ore 20,15 a(OMISSIS);


b) indicato, in atti stipulati il
15/12/2009, orari incompatibili con i luoghi di stipulazione degli
atti,ed in particolare l\’atto n. (OMISSIS) alle ore 16.30 a (OMISSIS),
l\’atto n. (OMISSIS) alle 16,50 a(OMISSIS), l\’atto n. (OMISSIS) alle
17,45 in (OMISSIS);


c) indicato, in un atto stipulato il
23.12.2009 alle h. 8, come locus loci la sede di un IstitutoBancario,
in termini incompatibili con l\’orario della Banca; con ciò risultando
che la condotta delnotaio nell\’indicazione di dati inattendibili era
ricorrente.


La Commissione Amministrativa
Regionale di Disciplina per la circoscrizione del Piemonte eValle
d\’Aosta, con provvedimento in data 21 febbraio, dichiarò il dr. C.d.M.
responsabile di treilleciti disciplinari, aventi ad oggetto
irregolarità nell\’orario di sottoscrizione degli atti,
frettolositàdella condotta professionale, mancata assistenza alla sede,
e assolveva il notaio dal quartoaddebito di illecita concorrenza; per
il primo illecito la Co.re.di. infliggeva la sanzione dellasospensione
di mesi quattro, per il secondo ed il terzo quella dell\’avvertimento.


Avverso tale decisione il dr. C.d.M.
propose reclamo, con cui erano formulate censure solorelativamente al
primo illecito, mentre il Consiglio Notarile proponeva reclamo
avversol\’assoluzione dalla illecita concorrenza.


La Corte di Appello di Torino, in
parziale accoglimento del reclamo proposto dal notaio, ridusse
lasanzione inflitta per la prima incolpazione, rigettandolo per il
resto; respinse l\’incidentale.


Per quel che ancora interessa, i Giudici ritennero quanto segue:


– la non veridicità delle indicazioni
degli orari di redazione dei due atti stipulati il 28-9-2009 alleore 18
e 18,55 e del luogo di conclusione di quelli rogati il 15 e il
23-12-2009 – sui quali soltantola Commissione aveva fondato la sanzione
della sospensione – era provata dalle stesse ammissionidel notaio con
la formulazione dei capitoli di prova dal medesimo articolati;


– era da escludere che la non
veridicità delle indicazioni dell\’ora di stipulazione
deglisummenzionati atti del 28-9-2009 potesse essere frutto di errore,
essendo intenzionali e, quindi,frutto di dolo;


– la non veridicità della indicazione dei luoghi di stipula degli atti del 15 e del 23-12 2009 eradeterminata da colpa grave;


– in base alla nuova formulazione
dell\’art. 147 a) della legge notarile l\’eventus damni richiesto
èrappresentato alternativamente dalla compromissione della dignità del
notaio o del decoro dellaclasse notarile, e che non è richiesta la
realizzazione di entrambe le ipotesi, come accadeva sullabase del testo
della norma in precedenza vigente;


– il motivo di reclamo del notaio,
formulato sotto il profilo della insussistenza dell\’evento di
dannodell\’illecito, era inammissibile, atteso che il reclamante si era
limitato a contestare la lesione delprestigio della classe notarile,
mentre invece la Co.re.di. aveva accertato anche la compromissionedella
dignità e reputazione del notaio, e sul punto il reclamante non aveva
svolto alcun motivo dicensura;


– in ogni caso doveva considerarsi
realizzata la compromissione sia della dignità e reputazione delnotaio –
conseguente alla redazione di svariati atti notarili, con indicazioni
non conformi al verodei dati relativi all\’orario e al luogo di stipula
da parte del notaio al quale è riservata l\’attivitàcertificativa nel
suo massimo grado, atteso il giudizio negativo per coloro che hanno
partecipato atali atti – sia del prestigio della intera classe
notarile, su cui si riflette il comportamento del notaio;


– peraltro, le violazioni accertate
non comportavano di per sè anche la consumazione di quella diillecito
accaparramento di clientela, occorrendo una condotta diretta a tale
scopo 2. – Avverso taledecisione propone ricorso per cassazione dr.
C.d.M.M. sulla base di cinque motivi.


Resiste con controricorso l\’intimato, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.


Le parti hanno depositato memoria


Diritto


1.1.- Il primo motivo solleva la
questione di legittimità costituzionale dell\’146 legge
notarile,modificata dal D.Lgs. n. 249 del 2006, e della riscrittura
dell\’istituto della prescrizione dell\’illecitodisciplinare notarile,
per eccesso di delega da parte del Governo.


1.2. – Il motivo va disatteso.


La questione è stata dichiarata manifestamente infondata con la sentenza della CorteCostituzionale n.229/2014.


2.1. – Il secondo motivo denuncia la
non manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale
dell\’art. 147, comma 1, lett. a), della legge notarile, modificata dal
D.Lgs. n. 249 del2006.


Al riguardo osserva che la Corte
d\’appello di Torino – dichiarato inammissibile il secondo motivodel
reclamo principale – ha ritenuto che il nuovo testo della citata norma
comporterebbe laresponsabilità disciplinare del notaio qualora, con la
propria condotta, abbia leso non solo”congiuntamente” ma anche
“alternativamente”, la propria personale dignità e reputazione o
ildecoro e il prestigio dell\’intera classe notarile; deduce che nella
specie, il notaio non avrebbe lesoil decoro ed il prestigio della
classe notarile; ad avviso del ricorrente, la suddetta
interpretazionedell\’art. 147, comma 1, lett. a), operata dalla Corte
d\’appello, sarebbe “di dubbia costituzionalità”per eccesso di delega
(in riferimento ai criteri direttivi enunciati dalla legge delega n.
246/2005,all\’art. 7, comma 1, lett. e); pertanto – qualora dovesse
condividere l\’interpretazione suddetta – laCorte di Cassazione dovrebbe
sollevare la relativa questione di costituzionalità.
Peraltro,l\’interpretazione data dalla Corte d\’appello “non appare
l\’unica possibile”; e ciò in quanto – anchedopo la riforma operata dal
D.Lgs. n. 249 del 2006 – l\’art. 147, comma 1, lett. a), della
leggenotarile può essere interpretato nel senso di prevedere, “quale
elemento costitutivo della fattispecieincriminatrice,… un unico
evento, descritto con l\’endiadi compromissione della dignità
ereputazione del notaio e del decoro e prestigio della classe
notarile”. Se quest\’ultima fosse peròl\’interpretazione corretta da dare
alla norma incriminatrice, l\’ordinanza della Corte d\’appello diTorino
sarebbe errata, perchè l\’assenza della lesione del decoro e del
prestigio della classe notarile(dedotta con il reclamo) avrebbe dovuto
condurre al proscioglimento del notaio ricorrente (anzichèalla
dichiarazione di inammissibilità del motivo del reclamo).


Censura ancora l\’ordinanza laddove
aveva ritenuto anche infondato il secondo motivo di reclamo,in ordine
alla configurabilità dell\’illecito disciplinare per l\’indicazione di
orari non attendibili negliatti stipulati nel periodo oggetto del
“monitoraggio” del Consiglio Notarile. Secondo la Corted\’appello
mediante tale condotta il notaio avrebbe leso “di per sè” il decoro ed
il prestigio dellaclasse notarile, indipendentemente dalla prova
concreta del verificarsi di una tale lesione. Taleaffermazione si
poneva in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.


2.2. – Il motivo è infondato.


Occorre premettere che la ordinanza
impugnata – dopo avere rilevato che, secondo la Co.re.di., erarisultata
provata la compromissione sia della dignità e reputazione del notaio
sia del decoro e delprestigio della intera classe notarile e che era da
ritenere inammissibile il motivo di reclamo, concui era stata dedotta
la inesistenza dell\’evento relativo alla compromissione del decoro o
delprestigio della classe notarile e non pure della reputazione del
notaio ha poi in concreto verificatola lesione del pregiudizio sotto
entrambi i profili.


Ne consegue che la denunciata
questione di costituzionalità in merito alla portata dell\’art. 147comma
1, lett. a), secondo l\’interpretazione datane dai Giudici di appello, è
inammissibile, attesoche appare non decisivo ai fini della risoluzione
della presente controversia verificare: 1) se lanorma abbia o meno
modificato l\’originario testo legislativo sostituendo la disgiuntiva “o”
allacongiuntiva “e”; 2) se, in caso di esito positivo, la norma sia
costituzionalmente illegittima pereccesso di delega. Al riguardo, non
appare pertinente il richiamo dell\’orientamento delle SezioniUnite, che
il ricorrente ha compiuto per escludere valore decisorio alla
affermazione della sentenzaimpugnata che, dopo avere dichiarato
inammissibile il motivo di reclamo relativo alle esistenzadell\’l\’evento
del pregiudizio, ha ritenuto comunque provata, come si è detto, la
lesione sia dellareputazione del notaio sia del prestigio della classe
notarile. Il precedente di legittimità, citato dalladifesa del
ricorrente con le note di replica alle conclusioni rassegnate alla
udienza di discussionedal P.G. (S.U. 15122/12013), che peraltro è
conforme a quanto statuito dalle Sezioni Unite con ladecisione
3840/2007, ha statuito che sono prive di valore decisorio le statuizioni
di meritocompiute dal giudice quando – avendo emesso una pronuncia
definitoria in rito – si sia in tal modospogliato della potestas
iudicandi. Ma nelle specie è di tutta evidenza che la Corte di appello,
puradoperando in proposito il termine “inammissibilità”, non ha
certamente inteso emettere unapronuncia in rito preclusiva dell\’esame
della doglianza ma anzi al contrario – scrutinandone ilmerito – ha
nelle sostanza ritenuto non decisiva la censura per non essere stata
compiutamentecontestata quella che era stata la ratio decidendi del
provvedimento emesso dalla Commissione didisciplina che, come si è
detto, aveva ritenuto compromesso il prestigio della classe notarile e
lareputazione del notaio.


3.1.- Il terzo motivo deduce il vizio
di motivazione dell\’ordinanza della Corte d\’appello di Torino,nella
parte in cui aveva ritenuto che l\’orario di sottoscrizione dell\’atto di
mutuo, racc. n.(OMISSIS), stipulato dal notaio stesso nella sede di
(OMISSIS) il 28.9.2009 (cioè lo stesso giornodel Convegno di
aggiornamento professionale di Torino, a cui il notaio aveva
partecipato) sarebbestato scientemente alterato dal notaio medesimo
dalle 17,30 alle 18,00, “allo scopo di creare unfittizio lasso di tempo
tra la stipula di detto atto di mutuo e il collegato atto di
compravenditasempre alle 17,30”. Erroneamente la Corte di appello
avrebbe qualificato come illecito disciplinarela stipula contestuale di
atti di vendita e di mutuo quando, secondo la prassi notarile e la
circolareesplicativa del 18 gennaio 2007 del Consiglio Nazionale del
Notariato, “non sarà indice dicomportamento deontologicamente
scorretto” la sottoscrizione in tempi ravvicinati degli atti divendita e
di mutuo collegati, quando il notaio ritenga che, per garanzia di tutte
le parti, lasottoscrizione debba avvenire contestualmente.


3.2. – Il motivo va disatteso.


Occorre premettere che la ordinanza ha
ritenuto che il notaio aveva ammesso la non veridicitàdelle
indicazioni relative all\’orario di stipula dei summenzionati atti ed
escludendo che taliindicazioni fossero dovute ad errore, come invocato
dal notaio, ha ritenuto la sussistenza del dologenerico richiesto sul
rilievo che, ai fini della sussistenza dell\’elemento soggettivo della
falsitàideologica (nella quale si concretava l\’illecito addebitato al
notaio), è sufficiente la consapevolezzadella falsa attestazione. I
Giudici hanno ancora chiarito che la non veridicità dell\’orario, ore
18anzichè 17,30(ora effettiva), dell\’atto del 28-9-2009 era stata
dovuta al fatto che a quell\’ora ilnotaio aveva provveduto a rogare
altro atto(accessorio contratto di mutuo ipotecario), secondo unaprassi
(stipula contestuale di vendita e mutuo) che era censurata dal
Consiglio notarile e che nonera consona ai doveri del notaio.


Orbene, premesso che è stato
denunciato il vizio di motivazione, va considerato che, ai
sensidell\’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dalla L. n. 134
del 2012, ratione temporis applicabile,il vizio denunciabile è limitato
all\’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è
statooggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita
la precedente formulazione(omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio). La
riformulazione dell\’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere
interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall\’art. 12
preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” delsindacato di
legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione
solo l\’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all\’esistenza della
motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della
sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali.


Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l\’aspetto materiale e grafico”,nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella”motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di
“sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014).


La riforma, che è diretta a ridurre
drasticamente l\’enorme contenzioso pendente presso la Corte
diCassazione, persegue lo scopo di consentire e valorizzare la funzione
nomofillatica delle Corte.


Pertanto, non possono essere sollevate
doglianze per censurare, ai sensi dell\’art. 360, n. 5, citato,
lacorrettezza logica del percorso argomentativo della sentenza a meno
che non sia denunciato comeincomprensibile il ragionamento ovvero che
la contraddittorietà delle argomentazioni si risolvanella assenza o
apparenza della motivazione(in tal caso, il vizio è deducibile quale
violazione dellalegge processuale ex art. 132 c.p.c.). Tale evenienza è
da escludere nella specie posto che, come siè visto, la ordinanza ha
esaminato le circostanze di fatto relative all\’errore invocato dal
notaio el\’ha negato, avendo verificato che il ricorrente era, in
realtà, solito svolgere l\’attività, compiendoun numero svariato di atti
apponendovi non veritiere indicazioni: in realtà, le censure si
risolvononella prospettazione di una ricostruzione soggettiva dei fatti
difforme da quella compiuta dalGiudice di merito attraverso una
diversa lettura del materiale probatorio.


4.- Il quarto motivo censura
l\’ordinanza della Corte d\’appello nella parte in cui essa
avrebbedesunto l\’alterazione dell\’orario di sottoscrizione dell\’atto di
mutuo, racc. n. (OMISSIS), stipulatodal notaio nella sede di (OMISSIS)
il 28.9.2009 (cioè lo stesso giorno del Convegno diaggiornamento
professionale di (OMISSIS), a cui il notaio ha partecipato), dalla
“formulazione del… capitolo di prova” n. 2) dell\’atto di reclamo
davanti alla stessa Corte: in tale capitolo di prova ilnotaio aveva
indicato, invero, l\’orario delle 19,00 come orario “presuntivo” –
essendo trascorsioltre quattro anni – di sottoscrizione dell\’atto
pubblico in questione. Tale indicazione non poteva,ad avviso del notaio
stesso, costituire un\’ammissione del fatto che l\’orario attestato nel
rogito nonfosse quello effettivo (e, quindi, una “dichiarazione
sostanzialmente confessoria”), come inveceavrebbe ritenuto la Corte
d\’appello.


4.2. – Il motivo è inammissibile.


Va al riguardo ribadito quanto
rilevato in occasione dell\’esame del precedente motivo: il
ricorrentecensura l\’accertamento di fatto, compiuto dai Giudici, che
hanno ritenuto di trarre dalla condottaprocessuale argomenti di prova.


5.1.- Il quinto motivo deduce
l\’erroneità dell\’ordinanza della Corte d\’appello di Torino, nella
partein cui – pur avendo qualificato come (gravemente) colposi, così
degradando gli illeciti dolosiascritti (inerenti le attestazioni
contenute nei due atti pubblici racc. n. (OMISSIS) e racc. n.(OMISSIS),
stipulati dal notaio stesso rispettivamente il 15.12.2009 ed il
23.12.2009) – non avevaapplicato a tali illeciti la norma
“incriminatrice” derivante dall\’art. 51 comma 1, n. 1, della
leggenotarile, relativa alla corretta indicazione nell\’atto del c.d.
locus loci anzichè quella “generale”contenuta nell\’art. 147, comma 1,
lett. a), della legge stessa.


La violazione dell\’art. 51 comma 1, n.
1, della legge notarile – deduce ancora il ricorrente – èpunita
dall\’art. 137, comma 2, legge notarile con la sanzione pecuniaria da
Euro 30,00 a Euro240,00 oblazionabile ex art. 145 bis l.n., in caso di
non recidiva, prevista dall\’art. 137, comma 2,della legge. Evidenzia in
proposito come, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte,
ilcomportamento del notaio incolpato deve essere innanzitutto esaminato
alla luce delle normeincriminatrici tipiche e, soltanto quando tale
esame abbia esito negativo, ai sensi della normaresiduale e di chiusura
del sistema codificato dall\’art. 147, lett. a).


5.2. – Il motivo è infondato.


Le infrazioni previste dalla legge
sull\’ordinamento del notariato hanno natura contravvenzionale e,quindi,
per la loro punibilità è sufficiente l\’elemento soggettivo della colpa
(Cass. 940/1963;2386/1974; 6383/2001).


Ciò posto, la ordinanza impugnata, nel
ritenere la violazione dell\’art. 147 comma 1, lettera a) dellalegge
notarile – in relazione alle ipotesi al riguardo contestate (non
veridicità della indicazione deiluoghi di stipula degli atti del 15 e
del 23-12 2009) – ha verificato non solo che la condotta delnotaio era
stata determinata da colpa grave ma anche che tali modalità di
svolgimento dell\’attivitàda parte del notaio, il quale dovrebbe essere
il custode della certificazione della verità, erano talida ingenerare
negli utenti una caduta di prestigio non solo del notaio ma della intera
classenotarile.


Qui innanzitutto occorre chiarire che,
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
dilegittimità, l\’illecito disciplinare previsto dalla L. n. 89 del
1913, art. 147, lett. a), come modificatodal D.Lgs. n. 249 del 2006,
art. 30, configura, come fattispecie rilevante, ogni condotta del
notaioche comprometta in qualunque modo, nella vita pubblica o privata,
la sua dignità o reputazione, oil decoro e prestigio della classe
notarile (S.U. 13617/12; Cass. 21203/11). Ed invero la norma inesame
prevede una fattispecie incriminatrice specifica nel senso che, ai fini
della configurabilitàdell\’illecito, la inosservanza dei doveri imposti
dall\’ordinamento sul notariato circa gliadempimenti e le modalità di
svolgimento dell\’attività professionale del notaio ovvero
leirregolarità compiute nella redazione degli atti, assume rilevanza ed
è punita se in quantocomprometta la dignità e reputazione del notaio o
il decoro e il prestigio della classe notarile; neconsegue che la
violazione accertata non potrebbe essere esclusa dalla previsione della
sanzioneprevista dall\’art. 137, legge notarile che punisce la
violazione dell\’art. 51, comma 2, n. 1, ovvero la(mera) inosservanza
delle prescrizioni dettate nella stipula dell\’atto da parte del notaio
(nel speciequella riguardante il luogo).


RICORSO INCIDENTALE 1.1. L\’unico
motivo censura l\’ordinanza impugnata per avere escluso,in violazione
dell\’art. 147, comma 1, lett. c), legge notarile, l\’addebito di illecita
concorrenza, laquale va ravvisata in presenza di comportamenti
deontologicamente scorretti ed illeciti diqualunque tipo, tali da poter
assicurare l\’accaparramento di clientela di colleghi; e ciò in modo
nonconfacente al decoro e al prestigio della classe notarile. Nella
specie il notaio C.d.


M. aveva tenuto vari – e ripetuti –
comportamenti deontologicamente scorretti, taluni anche dinotevole
gravità, idonei a consentirgli l\’accaparramento di clientela di altri
notai; e perciòsussistevano gli estremi per la configurazione
dell\’illecito (anche) di illecita concorrenza, di cuiall\’art. 147,
comma 1, lett. c), della legge notarile, citato.1.2.- Il motivo è
fondato.


Preliminarmente va rilevata
l\’ammissibilità del ricorso proposto dal Presidente del
ConsiglioNotarile, che ha agito quale rappresentante del Consiglio ed
era parte del giudizio di merito.


Occorre ricordare che, a stregua degli
illeciti accertati dagli stessi Giudici a carico del ricorrentesecondo
quanto risulta dalla ordinanza impugnata, era emersa la non occasionale
frettolosità esuperficialità con la quale il notaio svolgeva
l\’attività professionale: il medesimo era solito nonleggere in modo
integrale e, adeguato gli atti pubblici, non rilevando gli errori
nell\’indicazione delluogo di stipulazione, non era presente alla sede
alla quale era addetto; aveva redatto un numeroelevato di atti in un
breve lasso di tempo (130 in 18 gg. a settembre, 171 in 15 gg.
a dicembre).


Peraltro, nello escludere l\’addebito
di illecita concorrenza, l\’ordinanza impugnata si è limitata
adaffermare che le violazioni accertate a carico del notaio non
comportassero di per sè anchel\’illecito di accaparramento di clientela.


La Corte non ha fatto corretta
applicazione della norma di cui all\’art. 147, lett. c), legge
notarileovvero della fattispecie astratta contestata, posto che i
Giudici avrebbero dovuto verificare se glielementi di fatto accertati
fossero sussumibili e cosi integrassero la ipotesi della
illecitaconcorrenza : infatti, avrebbero dovuto accertare se proprio,
in ragione della frettolosità e dellasuperficialità della condotta,
tenuta in modo sistematico e non occasionale, il notaio non
avesseofferto una ingiustificata immagine di efficienza e convenienza
delle proprie prestazioni, attirandoclienti e concentrando su di sè la
stipula di atti a scapito degli altri notai che invece erano ligi
aipropri doveri.


L\’ordinanza va cassata in relazione
all\’accoglimento del ricorso incidentale con rinvio, anche per lespese
della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
In relazione al ricorsoprincipale, che è stato rigettato, ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, ratione temporis applicabile, va
dichiarata lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell\’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso a norma dell\’art. 1 bis, dello stesso
art.13.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso principale accoglie
l\’incidentale cassa l\’ordinanza impugnata relativamenteall\’incidentale
e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione
della Corte diappello di Torino. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da
partedel ricorrente principale dell\’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso a norma
dell\’art. 1 bis, dello stesso art. 13.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 marzo 2015.


Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015

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Banca d'Italia: Centrale Rischi

Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi

Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi 1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf