giovedì, Maggio 2, 2024
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APPALTI PUBBLICI: Collaudo statico, “liti” al giudice ordinario

Nei
lavori pubblici le controversie tra la stazione appaltante e l’impresa
appaltatrice e il progettista sono di competenza dell’autorità giudiziaria
ordinaria, mentre quelle relative al direttore dei lavori e al collaudatore
tecnico-amministrativo sono di competenza della Corte dei conti. Quale è la
giurisdizione per il collaudatore statico, libero professionista (articolo 7
della legge 5 novembre 1971, n.1086), la cui attività “concernente una
valutazione e l’espressione di un giudizio sulla validità e sicurezza delle
strutture (articolo 1, ultimo comma, della legge n.1086)”, secondo la circolare
del ministero dei Lavori pubblici 19581, Presidenza consiglio superiore 31
luglio 1979?

Francesco Raffaeli – FOGGIA

R I S P O S T A

Occorre
evidenziare che il collaudo statico si articola in corso d’opera e finale. Il
collaudo statico in corso d’opera prevede che le operazioni di collaudo si
sviluppino lungo tutto l’arco temporale delle opere, dall’inizio della
realizzazione delle strutture alla loro ultimazione. Secondo il punto b
dell’articolo 9.1 del Dm del 14/01/2008 – “Nuove Norme tecniche per le
costruzioni” – il collaudo “deve
comprendere ispezioni dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi
strutturali e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti
strutturali più importanti”; lo stesso articolo continua stabilendo che
“l’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del direttore dei Lavori e
del costruttore confrontando in contraddittorio il progetto depositato in
cantiere con il costruito”.

L’obbligo
di adottare il collaudo statico in corso d’opera, allargato a tutto l’arco
temporale di edificazione, anziché il collaudo statico finale, non è mai stato
chiaramente specificato nelle normative che regolano la costruzione di
strutture, ma è sempre stato riferito a “opere di maggiore importanza”
(articolo 4 del Dm 3 marzo 1975) specialmente “quando vengono posti in opera
elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a
seguito del proseguire della costruzione” (articolo 9.1 del Dm 14 gennaio
2008). Nella pratica si è operato adottando la modalità del collaudo finale,
salvi i casi di opere pubbliche e private di particolare complessità e
importanza, per le quali si è adottata la modalità di collaudo in corso
d’opera, solo come miglioramento nella procedura di controllo della
costruzione. Ne consegue che, in caso di controversie, la giurisdizione sembra
potersi ritenere quella ordinaria, dato che nella prassi comune il collaudo
delle opere in cemento armato prive di particolare complessità è svolto con la
metodologia del collaudo finale. Al riguardo, si rileva che il contratto con un
collaudatore (o commissione di collaudo) deve qualificarsi in termini di
locatio operis, e più esattamente come prestazione d’opera intellettuale, come
evidenziato dal lettore. Nel caso di contratto con una pubblica
amministrazione, o con un soggetto ad essa assimilato quanto alla scelta del
contraente (nella specie, il collaudatore), gli atti relativi alla sua gestione
hanno natura privatistica, con la conseguenza che le eventuali controversie
sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, non essendo esercitate
dall’amministrazione potestà pubbliche, secondo pacifica giurisprudenza della
Corte di cassazione, in tema di collaudatori di opere della Pa.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 15GIUGNO 2015

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