Corte di Cassazione, Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13312
Vessatorietà delle clausola compromissoria di
corresponsione automatica dell’onorario degli arbitri nei contratti di
assicurazione
Con sentenza n. 13312 del 30 giugno 2015 la Corte di Cassazione ha
affermato il principio secondo cui la clausola compromissoria inserita
nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede
un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri (correlato
al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente
dall’esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al
pagamento del compenso dell’arbitro da essa nominato e di metà di quello
dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa
o soccombente, è da considerarsi vessatoria, avuto riguardo alla causa e
alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del
diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze
pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle
controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli
onorari degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a
titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal
ricorrere all’arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti
dilatori dell’assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa
dell’assicurato.