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IMPRESA DI ASSICURAZIONI: Valutazione prudenziale di acquisizione

Valutazione prudenziale di progetti di acquisizione di imprese di assicurazione

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 25 giugno 2015, C-18/14


Con sentenza del 25 giugno 2015, C-18/14, la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di
valutazione prudenziale dei progetti di acquisizione di imprese di
assicurazione.

1) La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza
direttiva assicurazione non vita), come modificata dalla direttiva
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007,
deve essere interpretata nel senso che la menzionata direttiva non osta
a che uno Stato membro, in forza della sua normativa nazionale, in una
situazione in cui l’autorità nazionale competente potrebbe validamente
opporsi ad un progetto di acquisizione sulla base dell’articolo 15 ter,
paragrafo 2, della direttiva stessa, autorizzi detta autorità a
collegare l’approvazione dei progetti di acquisizione a restrizioni o a
prescrizioni, vuoi di sua propria iniziativa, vuoi formalizzando impegni
proposti dal candidato acquirente, purché non siano lesi i diritti
attribuiti a detto candidato dalla menzionata direttiva.

2) La direttiva 92/49, come modificata dalla direttiva 2007/44, deve
essere interpretata nel senso che l’autorità nazionale competente non è
tenuta ad assoggettare il candidato acquirente a restrizioni o a
prescrizioni prima di poter opporsi al progetto di acquisizione. Quando
detta autorità decida di collegare l’approvazione di un progetto di
acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, le stesse non possono
essere basate su di un criterio che non sia contemplato nel novero di
quelli enunciati all’articolo 15 ter, paragrafo 1, della menzionata
direttiva, né andare al di là di quanto necessario affinché il progetto
in parola risponda ai suddetti criteri.

3) L’articolo 15 ter, paragrafo 1, della direttiva 92/49, come
modificata dalla direttiva 2007/44, deve essere interpretato nel senso
che non osta, in via di principio, a che l’autorità nazionale competente
imponga una prescrizione concernente il governo societario relativa,
come nel procedimento principale, alla composizione dei consigli dei
commissari delle imprese di assicurazione interessate dal progetto di
acquisizione.
Spetta al giudice del
rinvio valutare, tenendo conto di tutte le circostanze di cui al
procedimento principale, se siffatta prescrizione sia necessaria per
consentire alle acquisizioni in discussione nel procedimento principale
di rispondere ai criteri enunciati dalla disposizione in parola.

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