venerdì, Maggio 3, 2024
spot_img

LA POLITICA IN VETRINA: Senato della Repubblica e il cambiamento in atto

 

Con il
determinante contributo di ciò che ho letto sul Sole 24 Ore del 10 settembre
u.s., cerco di sintetizzare le novità che bisogna conoscere, per meglio
comprendere l’importanza della riforma costituzionale portata avanti dalla
maggioranza di Governo e fortemente osteggiata dalla c.d. “minoranza DEM”, dall’opposizione
di Forza Italia, M5S e cespugli vari.

Premesso che
l’impostazione della riforma del Senato proposta è molto simile alla Camera dei
Lander da tempo esistente in Germania[1],
della cui esperienza tutto il popolo tedesco ne va orgoglioso.

Cerco di
sintetizzare le novità:

1. POTERI DEL SENATO – Raccordo tra Stato, Regioni e altri enti: Il Senato delle Autonomie
rappresenta le istituzioni territoriali e concorre a svolgere funzioni di
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, e tra
questi ultimi e l’Unione europea. Non ha più un rapporto fiduciario con il
Governo: la fiducia al Governo viene votata dalla sola Camera dei deputati così
come la sola Camera dei deputati legifera sulla maggior parte delle materie
ordinarie ed esercita in esclusiva le <<funzioni di indirizzo
politico>>. E’ la fine, dopo 70 anni, del bicameralismo perfetto.

2. LA COMPOSIZIONE – Elezione non più diretta ma di <<secondo
grado>>:
Dalla’attuale
Senato con 315 membri eletti direttamente dal popolo si passa ad un Senato di
100 membri eletti in secondo grado.

I 19 Consigli regionali e le Province autonome di Trento e Bolzano
eleggono 74 Senatori fra i propri componenti e 21 Senatori tra i sindaci dei Comuni
dei rispettivi territori. La ripartizione dei seggi all’interno delle varie
Regioni è effettuata in base alla loro popolazione (ma nessuna Regione può
avere un numero di Senatori inferiore a 2 e ciascuna delle province autonome di
Trento e Bolzano ne ha 2). Oltre ai 21 sindaci-senatori, gli altri 74 senatori
elettivi di secondo grado sono scelti dai Consigli regionali al proprio interno
con metodo proporzionale.

3. NOMINE PRESIDENZIALI- Addio ai senatori a vita: scelti dal Colle per sette anni:
Resta la possibilità per il Capo dello Stato di nominare senatori cinque
cittadini che hanno <<illustrato la patria per altissimi meriti in campo
sociale, scientifico, artistico e letterario>>, ma non saranno più come
oggi senatori a vita: dureranno in carica 7 anni e non potranno essere
rinominati. Come Senatori a vita restano solo gli ex presidenti della
Repubblica, salvo rinunzia.

4. LE INDENNITA’ – Stop allo stipendio <<proprio>> da senatore: I futuri senatori non godranno di un’indennità
propria, in quanto svolgeranno contemporaneamente le funzioni di consigliere
regionale (o di sindaco) percependo quella indennità. E’ un punto ritenuto
essenziale dal governo nel quadro del contenimento dei costi della politica.

5. ITER LEGISLATIVO – Fine del bicameralismo perfetto: Fermo restando il rapporto
fiduciario della sola Camera con il Governo, la funzione legislativa viene
esercitata collettivamente per alcune materie: leggi di modifica
costituzionale, tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari. Per
tutte le altre materie legifera la sola Camera, che deve comunque trasmettere
ogni testo approvato al Senato il quale, entro 10 giorni, può disporre di
riesaminarlo su richiesta di un terzo
dei suoi componenti.

Nei 30 giorni successivi può dunque deliberare con proposte di modifica
sulle quali comunque la Camera si pronuncia in via definitiva. Il Senato ha un
potere maggiore per le leggi che riguardano Regioni ed Enti locali: in questi
casi la Camera può non conformarsi alle modifiche del Senato votate a
maggioranza assoluta solo pronunciandosi nella votazione finale a sua volta con
maggioranza assoluta. La riforma introduce inoltre l’iter veloce per le leggi
del governo (l’esecutivo può chiedere che un Ddl venga iscritto con priorità
all’ordine del giorno della Camera e sottoposto alla pronuncia in via
definitiva entro 70 giorni) e stabilisce infine che i decreti legge possano
trattare solo norme omogenee, ponendo fine ai decreti omnibus.

6. SESSIONE DI BILANCI – Legge di stabilità <<blindata>>: La seconda lettura da parte della
Camera del Ddl Boschi ha tolto la procedura rafforzata che era prevista invece
nel testo licenziato dal Senato per quanto riguarda la legge di bilancio e il
rendiconto consuntivo: la sessione di bilancio è monocamerale semplice, e la Legge
di stabilità è ancora più <<blindata>> nel caso in cui il Governo
ponga la fiducia, dal momento che la fiducia può essere votata soltanto dalla
Camera.

7. COSTI DELAL POLITICA – Abolizione del Cnel e delle province: Oltre che con la eliminazione delle
indennità dei Senatori, i costi della politica sono ridotti anche attraverso l’abolizione
del cnel e delle province (la parola è cancellata dalla Costituzione).

8. IL NUOVO TITOLO V – Torna la <<supremazia>> dello Stato: Il cuore del restyling del titolo V
e l’addio alle materia concorrenti, che tanti guasti hanno provocato dal 2001 a
oggi. Sia in termini di duplicazioni dei costi (e delle strutture) sia in fatto
di ricorsi dinanzi alla Consulta. Il nuovo articolo 117 conferma il ritorno
allo Stato di un nucleo di materie considerate “core” per la tenuta, da un
lato, e lo sviluppo, dall’altro, del paese: reti, infrastrutture, energia,
comunicazione e professioni. Precisando al tempo stesso quali funzioni saranno
di competenza esclusiva delle Regioni, senza limitarsi ad affidare ai
governatori tutto il resto come fa il 117 attualmente in vigore. C’è poi la
clausola di supremazia che il livello centrale può adottare intervenendo in
ambiti che non sono di sua competenza <<quando lo richieda la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse
nazionale>>.

9. IL CAPO DELLO STATO – Si alza il quorum: 3/5 dei membri al 4° voto: Il Capo dello Stato sarà eletto,
come ora, in seduta comune da deputati e senatori. Ma per evitare che la
Camera, che resta di 630 membri, monopolizzi la scelta, è stato aumentato il
quorum. Mentre oggi è prevista la maggioranza assoluta dei componenti dalla
quarta votazione, la riforma prevede dal quarto scrutinio la maggioranza dei
tre quinti dei componenti e dal settimo scrutinio la maggioranza dei tre quinti
dei votanti (che possono quindi essere di meno rispetto al plenum).

10.LA CONSULTA – Vaglio preventivo sul
sistema di voto
: La
Corte costituzionale dovrà esprimere il giudizio preventivo sulle leggi
elettorali. Anche, specificatamente, sull’Italicum già approvato.

Come ho
avuto modo di dire in altre precedenti occasioni, faccio fatica a comprendere
chi, pur essendo favorevoli all’abolizione del “bicameralismo perfetto”
esistente da 70 anni, pretenda il voto diretto dei cittadini per la nomina dei
Senatori (in pratica senza cambiare niente).

Anche perché,
mi sentirei di aggiungere: se io futuro Senatore continuassi ad essere letto
direttamente dal popolo, con quali motivazioni mi dovrebbe essere negata la
relativa indennità?

A ognuno
viene riservato il diritto di giudicare.

Cambiare non
solo si può, ma a questo punto si deve!

 



[1] Il
Bundesrat“, la seconda
camera del Parlamento, è una rappresentanza delle regioni. Questa camera ha 69 membri che non sono eletti direttamente
dal popolo, ma sono delegati dai governi delle
regioni
.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Mimmo Lucano: La Cassazione assolve

Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto

Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...
Sequestro beni oligarca russo

Beni russi, sequestri a 2 mld

Beni russi, sequestri a 2 mld Sequestrati agli oligarchi russi beni per 2 miliardi di euro. A tanto ammonta il valore dei beni congelati finora dalla Guardia di finanza a soggetti inseriti nelle liste Ue,...