lunedì, Aprile 29, 2024
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SICUREZZA SUL LAVORO: La presenza di più imprese “obbliga” sempre al Psc

Ho
stipulato un contratto di appalto per la realizzazione strutturale di tetto,
tamponature, cappotto esterno eccetera, escluse le opere e gli impianti interni
di un fabbricato composto da due piani, per un importo delle opere appaltate di
75.500 euro, con una impresa che impiegherà per tale realizzazione meno di 200
operai/giorno, mentre il costo dell’intera opera supererà presumibilmente i
100mila euro.

Sono
obbligato a tenere anche in questa fase il Psc (Piano di sicurezza e
coordinamento) completo di crono programma?

C. Z.– CORI

R I S P O S T A

In riferimento al
quesito del lettore, che, nel caso presentato, riveste le funzioni di
committente, il Dlgs 81/2008 richiede l’assolvimento di una serie di obblighi
previsti, in particolare, dagli articoli 90, 93, 99 e 101, comma 1.

Il
committente è definito (articolo 89, comma 1, lettera b) come “il soggetto per
conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione”.

L’articolo
90, comma 3, richiede la nomina, contestualmente all’affidamento dell’incarico
di progettazione, del coordinatore della sicurezza per la progettazione (Csp),
ma a condizione che nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporaneamente, per l’esecuzione dell’intera opera.
Il successivo comma 4 dell’articolo 93 del Dlgs 81/2008 richiede la nomina del
coordinatore della sicurezza per l’esecuzione (Cse), ma sempre a condizione che
nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, per l’esecuzione dell’intera opera. Infine, il successivo comma
5 impone al committente la nomina del Cse anche nel caso in cui, dopo
l’affidamento dei lavori a una sola impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di
essi sia affidata a una o più imprese.

Pertanto,
appare chiaro che la discriminante che fa scattare l’obbligo di nomina, a
carico del committente, del Csp e del Cse, con conseguente redazione del piano
di sicurezza e coordinamento (Psc) e del fascicolo adattato alle
caratteristiche dell’opera (Fa), è la presenza di almeno due imprese in
cantiere, anche non contemporaneamente, per l’esecuzione dell’opera nella sua
completezza, senza alcun frazionamento, e non certo l’importo o la durata dei
lavori.

Quindi,
il frazionamento e l’affidamento dei vari lavori con più contratti a diverse
imprese (appalti scorporati), ma tutti relativi alla stessa opera
(ristrutturazione dell’intero fabbricato), non esonera il committente
dall’attuazione degli obblighi ex articolo 90, commi 3 e 4, del Dlgs 81/2008.
anche se il citato comma 5 dell’articolo 90 sembrerebbe fornire un escamotage
(nomina del solo Cse e redazione di Psc e Fa, quando l’impresa affidataria
chiederà un subappalto o il committente affiderà con altro specifico contratto
i lavori interni ad altra impresa), diventa difficile sostenere che, vista la
tipologia d’intervento nella sua completezza, non era prevista la presenza di
più imprese. In altre parole, il “frazionamento” dei lavori non può essere
usato come strumento per evitare di adempiere ai citati obblighi. Quindi, se
per l’esecuzione dei lavori relativi all’intera opera (completa
ristrutturazione del fabbricato), saranno presenti più imprese anche non
contemporaneamente, il committente deve nominare il Csp e il Cse affinché
questi attuino i relativi obblighi, quali la redazione del Psc e del Fa.

La
mancata nomina del Csp, pertanto, espone il committente alla sanzione prevista
dall’articolo 157, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 14SETTEMBRE 2015

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