domenica, Maggio 5, 2024
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LAVORO: Il Tfr in busta non esclude la cessione del quinto

Se
aderisco alla Quir (quota integrativa della retribuzione), successivamente
posso chiedere un finanziamento con cessione del quinto di stipendio?

Per
ottenere la Quir, il Tfr deve essere libero da vincoli. Ma dopo aver aderito
alla Quir, il Tfr maturato rimane bloccato oppure è disponibile per
finanziamenti?

D. P.– TORINO

R I S P O S T A

L’articolo 1,
commi da 26 a
35, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) prevede che, in via
sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al
30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato – con esclusione di
quelli del settore agricolo e domestico – con un rapporto di lavoro in essere
da almeno sei mesi possano chiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione
della quota maturanda del trattamento di fine rapporto spettante ex articolo
2120 del Codice civile, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile
(si tratta, appunto, della quota integrativa della retribuzione, Quir).

Secondo
la circolare Inps 82 del 23 aprile 2015, l’opzione per la richiesta della Quir
dovrà essere formalizzata presentando all’azienda il relativo modulo, e sarà
irrevocabile.

La
liquidazione della Quir avrà effetto:


dal mese successivo a quello di
presentazione dell’istanza per i dipendenti che prestano la loro attività per
quei datori che non si avvalgono della possibilità di finanziamento assistito e
garantito dall’Inps;


dal quarto mese successivo a quello di
presentazione dell’istanza per i dipendenti che prestano la loro attività per
quei datori che si avvalgono della possibilità di finanziamento assistito e
garantito dall’Inps.

Uno
dei requisiti previsti dalla legge per poter chiedere l’integrazione della
retribuzione mensile è costituito dall’assenza di disposizione del Tfr, da
parte del lavoratore, a garanzia di contratti di finanziamento. Invero, a norma
dell’articolo 5, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il
ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2015, n.29,
l’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e
oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della Quir è operato dal
datore di lavoro, anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che
vincolano il Tfr a garanzia dei contratti di finanziamento stipulati dal
lavoratore o dall’ente mutuante.

Pertanto
il lavoratore, una volta effettuata la scelta di vedersi liquidata in busta
paga la quota maturanda del trattamento di fine rapporto, potrà utilizzare
soltanto il Tfr già maturato a garanzia di futuri finanziamenti.

Per
quanto invece concerne la cessione del quinto dello stipendio, va rilevato che
essa è del tutto distinta dal Tfr e potrà essere utilizzata dal lavoratore, nei
limiti previsti dalla normativa, per chiedere un finanziamento. In tal caso, la
base retributiva sulla quale calcolare il quinto massimo cedibile sarà
maggiorata dell’importo della Quir erogato mensilmente.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL19 OTTOBRE 2015

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