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LAVORO: L’Ipab e i divieti di incarico ai pensionati della Pa

In
merito alla legge 114/2014, in materia di divieto di incarichi dirigenziali ai
pensionati nella Pa, vorrei sapere se previsto un limite di proroghe a un
incarico dirigenziale conferito prima del 25 giugno 2014 in una Ipab (incarico
a titolo oneroso per l’ente).

L’incarico
ha già avuto tre proroghe (giugno 2014 – dicembre 2014 – e giugno 2015): alla
scadenza del 31 dicembre 2015 è ulteriormente prorogabile?

G. C.– VICENZA

R I S P O S T A

Dal quesito non
si evince la natura giuridica dell’Ipab in questione, necessaria per sapere se
il predetto ente debba ritenersi ricompreso nella sfera di applicazione di cui
all’articolo 5, comma 9, Dl
95/2012, convertito con modificazioni nella legge 114/14, che vieta a tutte le
amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e consulenza,
ovvero incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti, già lavoratori privati o
pubblici, collocati in quiescenza, in quanto la Corte dei conti del Piemonte,
con la deliberazione 82/2015, ha chiarito che “i soggetti che rivestono ancora
la qualificazione giuridica quale Ipab e che dunque non hanno chiesto, ai sensi
della legge regionale 10/1991, il riconoscimento quale soggetto giuridico di
diritto privato e che tra l’altro sono indirizzati da un ente pubblico in virtù
della nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione,
devono ritenersi soggetti di diritto pubblico…ai fini dell’applicazione della
norma in tema di divieti di incarichi a soggetti collocati in quiescenza”.
Venendo alla richiesta formulata nel quesito, si fa presente che, per quanto
riguarda la possibilità che le Pa proroghino gli incarichi dirigenziali, a
titolo oneroso, conferiti ai pensionati prima del 25 giugno 2014, nulla viene
stabilito, in maniera esplicita, né dall’articolo 5, comma 9 della sopra citata
legge, né dalla circolare n.64/14 del ministro per la Semplificazione e la
pubblica amministrazione, di interpretazione e applicazione della predetta
norma.

A
questo proposito, si ritiene che sarebbe stato opportuno, in sede di
approvazione della norma in esame o nella fase di predisposizione della
circolare applicativa, un riferimento al regime della proroga degli incarichi
conferiti, a titolo oneroso, prima del 25 giugno 2014, come avvenuto, per gli
incarichi e collaborazione conferiti a titolo gratuito, che la norma in esame
ha stabilito che non possono essere né prorogabili né rinnovabili, presso
ciascuna amministrazione. Tale ultimo richiamo, potrebbe far propendere verso
il divieto di prorogare incarichi dirigenziali, a titolo oneroso, ai
pensionati, che, peraltro, nel caso del lettore, ha avuto già diverse proroghe.
Stante la peculiarità e complessità della problematica in esame, si potrebbe
sentire al riguardo il Dipartimento della funzione pubblica.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 16NOVEMBRE 2015

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