Clausole vessatorie nei contratti di assicurazione sulla vita: dall’IVASS il monito a recepire le indicazioni della Cassazione
Con lettera al mercato del 17 novembre 2015 l’IVASS ha richiamato
l’attenzione delle imprese di assicurazione sull’importanza di adottare
le idonee iniziative volte a recepire le indicazioni della Corte di
Cassazione nella sentenza del 20 agosto 2015, n. 17024, già pubblicata
in questa Rivista (cfr. contenuti correlati), nella redazione delle
clausole dei nuovi contratti di assicurazione sulla vita e nella
gestione delle richieste di indennizzo relative a contratti già
stipulati che dovessero contenere clausole analoghe a quelle oggetto di
censura.
Con il citato provvedimento, la Cassazione ha riconosciuto il
carattere vessatorio di una serie di previsioni contrattuali presenti in
una polizza di assicurazione sulla vita, aventi ad oggetto gli oneri
posti in capo al beneficiario per ottenere la liquidazione del capitale
in caso di morte dell’assicurato.
In particolare, la Corte ha fornito un elenco di clausole da
considerarsi vessatorie, e quindi nulle, ai sensi dell’art. 33, comma 2,
lettera q, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in quanto subordinano
il pagamento dell’indennizzo ad adempimenti eccessivamente onerosi da
parte del beneficiario.