L’articolo
52 del Dlgs 81/2015 ha abrogato, tra l’altro, il secondo comma dell’articolo 62
del Dlgs 276/2003, che normava le “mini co.co.co” (prestazioni occasionali per
rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni e compenso inferiore
ai 5.000 euro annui). Mi risulta che l’articolo 44, 2°comma, del Dl 269/2003,
così come modificato dal Dl 27 gennaio 2004, n.16, all’articolo 1, sia tuttora
vigente. Tale articolo prevede la non debenza della contribuzione Inps alla
gestione separata per i “lavoratori autonomi occasionali” che non abbiano
superato i 5.000 euro lordi nell’anno solare. E’, pertanto, possibile
instaurare un rapporto di “collaborazione occasionale” con l’applicazione della
ritenuta del 20 per cento, senza obblighi previdenziali? In caso affermativo,
il limite massimo dei 30 giorni anui – previsto dal citato articolo 62 abrogato
– verrebbe a cadere, non essendo previsto dall’articolo 44 del Dl 269/2003?
Giuseppe Algerino
– BIELLA
R I S P O S T A
La risposta è
affermativa, nel senso che è tuttora possibile, in caso di instaurazione di un rapporto
di lavoro autonomo occasionale, fruire dell’esenzione contributiva qualora il
compenso annuo non ecceda i 5.000 euro, senza alcuna incidenza della durata del
rapporto. Peraltro, anche prima dell’abrogazione della norma del Dlgs 276/2003
da parte del Dlgs 81/2015, la valutazione della non debenza contributiva
prescindeva del tutto dalla durata fino a 30 giorni, ed era, come oggi,
collegata al rispetto del solo limite dell’importo di 5.000 euro.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 23NOVEMBRE 2015