La richiesta di accesso agli atti del consigliere comunale non necessita di motivazione
Per il Tar, è illegittimo il rifiuto del comune dell\’accesso agli atti per mancanza di motivazione
Il diritto di accedere agli
atti amministrativi del Comune (delibere consiliari, assessoriali,
determine dirigenziali, ordinanze, bandi e avvisi, ecc.) non consiste
solo nella richiesta di prendere visione dell\’atto ma anche
nell\’eventuale rilascio di copia degli stessi.
Ciò
comporta che, nel momento in cui il Comune nega anche solo il rilascio
di copia di atti richiesti ad uno o più consiglieri comunali, commette
il diniego di accesso che nel caso de quo è illegittimo. Infatti, i
consiglieri, nella qualità di componenti dell\’organo elettivo dell\’ente
locale, qual è il consiglio comunale, se vengono impediti ad accedere
agli atti di cui fanno richiesta, vengono compromessi nell\’esercizio
della loro funzione “istituzionale“.
In tal senso, la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 176 dell\’8 aprile 2015 accoglie il ricorso promosso da alcuni consiglieri comunali di
minoranza avverso la nota del responsabile dell\’ufficio comunale
preposto per l\’accesso agli atti pubblici comunali, che ha loro
rifiutato l\’accesso agli atti per non avere indicato nella richiesta la
motivazione connessa all\’accesso a determinate categorie di atti.
I
giudici richiamano la giurisprudenza in materia nei noti riferimenti
del TAR Palermo n. 77/2015 e Consiglio di Stato n. 4525/2014, spiegando
che la richiesta di motivare l\’accesso agli atti rivolta ai consiglieri
comunali è una lesione della prerogativa dell\’esercizio della funzione
consiliare.
Come tale, la compromissione del diritto di accesso
al consigliere comunale si traduce in concreto – sostengono i giudici
–in una forma di ” controllo dell\’ente, attraverso i propri uffici, sull\’esercizio delle funzioni del consigliere comunale“.
Infatti,
è evidente che il diritto di accesso per i consiglieri comunali ex art.
43 del dlgvo n. 267/2000, non è condizionato ad alcuna motivazione
perché consente di verificare in ogni momento la correttezza e
l\’efficacia dell\’operato del Comune nonché per esprimere “un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio“.
Per quanto detto e precisato, il TAR accoglie il ricorso e ordina la refusione delle spese legali a carico del Comune convenuto per un importo pari a 3.000,00 Euro e ordina che la sentenza sia eseguita dall\’autorità amministrativa.
Fonte: La richiesta di accesso agli atti del consigliere comunale non necessita di motivazione
(www.StudioCataldi.it)