lunedì, Aprile 29, 2024
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REVERSIBILITA’: Matrimonio tardivo con reversibilità ridotta

Mio
cognato è deceduto all’età di 73 anni dopo un anno e mezzo di matrimonio, senza
figli, con una donna che aveva 21 anni meno di lui. Vorrei sapere se la legge
111 del 2011 (che qualcuno ha ribattezzato “legge anti badante”) prevede anche
questo caso.

L. F.– CHIARAVALLE

R I S P O S T A

L’articolo 18,
comma 5, del Dl 98/2011 – convertito in legge 111/2011 – prevede delle
limitazioni in materia di reversibilità o pensione indiretta. Viene precisato
che, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’aliquota
percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato
nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
esclusive o sostitutive nonché della gestione separata dell’Inps (di norma pari
al 60 per cento del trattamento in godimento o spettante al titolare del
diritto) è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il deceduto sia stato
contratto quando quest’ultimo aveva più di 70 anni e la differenza di età tra i
coniugi sia superiore a 20 anni (due circostanze entrambe presenti come nel
caso descritto dal quesito). La riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di
matrimonio con il soggetto deceduto mancante rispetto al numero di 10.

Nei
casi di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente
rideterminata. Tali disposizioni vengono meno e, quindi, non si applicano nei
casi in cui siano presenti figli di minore età, studenti o inabili.

La
norma è applicabile anche al caso in esame, poiché non sono previste deroghe in
merito alla nazionalità del coniuge superstite. Secondo quanto stabilito
dall’Inps con la circolare 84 del 14 giugno 2012, alla vedova spetterà circa il
9% del trattamento spettante al deceduto.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 7 DICEMBRE 2015

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