giovedì, Maggio 2, 2024
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CISI BANCARIE & AZIONI DI RESPONSABILITA’: Chiarimento MEF

L\’azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria

 L\'azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria

Il chiarimento del Ministero dell\’Economia e delle Finanze.

Con comunicato diramato in data 18 dicembre 2015, il
Ministero dell\’Economia e delle Finanze ha reso noto che alcuni
commentatori hanno sostenuto che ildecreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180abbia
introdotto ostacoli e impedimenti all’esercizio dellaazione di
responsabilitànel caso di procedure dirisoluzione bancaria. Nel
comunicato il Mef afferma espressamente che “Non è così”.

In particolare viene evidenziato che “L’articolo 35 del decreto legislativo 180/2015 dispone che “L\’esercizio
dell\’azione sociale di responsabilitàe di quella dei creditori sociali
contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il
direttore generale, dell\’azione contro il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, nonché dell\’azione del creditore sociale
contro la società o l\’ente che esercita l’attività di direzione e
coordinamentospetta ai commissari specialisentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. In mancanza di
loro nomina, l’esercizio dell’azione spetta al soggetto a tal fine
disegnato dalla Banca d\’Italia
.”.

Questa disposizione replica esattamente l’articolo 84, comma 5, del
testo unico bancarioin materia di liquidazione coatta amministrativa,
la cui formulazione è la seguente: “L\’esercizio dell\’azione sociale
di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei
cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale,
dell\’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, nonché dell\’azione del creditore sociale contro la società o
l\’ente che esercita l\’attività di direzione e coordinamento, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d\’Italia
.”

La disposizione è altresì analoga a quanto previsto dall’articolo 2394-bis,
del codice civile che prevede che le azioni di cui all’articolo 2393 e
2394 del codice civile sono esercitatedal curatore fallimentare, dal
commissario liquidatore e dal commissario straordinario.

Si tratta di unprincipio generale della disciplina italiana della gestione della crisi economica.

E’ comunque salva l’azione individuale per il risarcimento del danno
del socio e del terzoche si ritengono direttamente danneggiati
dall’atto doloso o colposo degli amministratori, ai sensi dell’articolo
2395 del codice civile.

Si fa presente, infine, che la disposizione in oggetto era inclusa
nel testo posto inconsultazione nell’agosto 2015e nel testo approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 10 settembre
2015.Il testo è stato sottoposto alle competenti Commissioni
parlamentari, per il parere, e queste non hanno formulato alcuna
osservazione in merito all’articolo35, che pertantonon è stato
modificato in sede di approvazione definitiva il 13 novembre 2015″.

Fonte: Mef

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