Si
chiede se l’obbligo di redazione del testamento olografo “per intero” da parte
del testatore, ex articolo 602 del Codice civile, impedisce qualsivoglia
intervento di mano aliena sul medesimo, anche se esulante dalle disposizioni testamentarie redatte dal testatore.
A. C.– SANSEPOLCRO
R I S P O S T A
Non c’è alcun
dubbio che, per potersi parlare compitamente e correttamente di testamento
olografo, le disposizioni devono essere scritte interamente di pugno dal
testatore (e. ovviamente, da lui sottoscritte).
Il
fatto che, invece, sul medesimo foglio di carta, vi siano altre parole, scritte
da terzi, potrebbe essere ritenuto irrilevante (ad esempio, al notaio può
capitare di pubblicare un testamento olografo, validissimo, che il testatore
aveva scritto e sottoscritto in calce o sul retro di un diverso documento,
scritto da terzi che nulla aveva a che vedere con le volontà testamentarie).
Opposta
risposta dovrebbe darsi se si comprendesse che l’”intervento di mano aliena” ha
“pilotato” la volontà del testatore (ad esempio, se, dopo un elenco di beni
scritto da altri, il testatore avesse scritto soltanto “lego tali beni a…”), il
che potrebbe procurare la nullità del documento: in tal caso, l0effettiva
provenienza di tale volontà dal testatore e l’effettiva “sostanza” del
documento dovrebbero essere esaminate dal giudice, valutando la fattispecie
concreta.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’8 FEBBRAIO2016