domenica, Maggio 5, 2024
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CONTESTAZIONE DIFFERITA: Serve una m motivazione

La
polizia locale di un Comune sanziona gli eccessi di velocità con un apparecchio
detto scout speed. I verbali riportano la seguente dicitura:”La rilevazione è
stata effettuata in modalità dinamica ad incrocio. L’omologazione ministeriale
consente gli accertamenti dinamici senza la necessità di segnalazione dei
rilevamenti per espressa deroga articolo Dm 15 agosto 2007 e senza la necessità
della contestazione immediata”. Tutto ciò è regolare?

C. L.– ROVIGO

R I S P O S T A

Le postazioni di
controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, a norma dell’articolo 142, comma
6-bis, del Codice della strada, con il ricorso all’impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
relativo regolamento di esecuzione e con modalità di impiego determinate, con
decreto, dal ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Interno.
E’ la stessa norma di legge, dunque, a rinviare al decreto ministeriale emanato
il 15 agosto 2007. tale provvedimento indica le caratteristiche dei segnali o
dei dispositivi di segnalazione luminosi e le relative modalità di impiego per
segnalare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Lo
stesso decreto precisa, all’articolo 3, menzionato nel verbale della polizia
locale, oggetto del quesito, che tali disposizioni non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo dei veicoli per la
misura della velocità in maniera dinamica, ovvero “a inseguimento”, che è
appunto la modalità di impiego dello scout speed, non aggiungendo, tuttavia,
altro in ordine alla contestazione immediata della violazione. In casi in cui è
possibile differirla ex lege, procedendo alla successiva notifica, sono
esclusivamente quelli previsti dall’articolo 201, comma 1-bis. Del Codice della
strada. Nelle circostanze diverse da quelle citate al comma 1-bis, senza
contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere
anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Se si ritiene che tali motivi non siano idonei a giustificare il
differimento della contestazione e a rendere legittima la successiva notifica
del verbale, essi potranno costituire oggetto di eventuale ricorso da
presentare, nei termini previsti, al prefetto o al giudice di pace a cui è
rimessa la valutazione del caso concreto, sulla base delle circostanze e degli
elementi di fatto forniti dall’interessato.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 29FEBBRAIO 2016

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