venerdì, Maggio 3, 2024
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AGEVOLAZIONI SULLA CASA: L’assenza di convivenza fa perdere il beneficio

Nel
2015 io e mia moglie, in comunione dei beni, risiedevamo a Roma (dove lavoro)
in un immobile, che è prima casa per entrambi e che possediamo per 3/4 ed 1/4,
con 2 figlie di 2 e 4 anni. Mia moglie, casalinga a mio carico, acquista in
altro comune un immobile da ristrutturare: il 23 marzo 2015 l’allora
proprietaria presenta la Cila con inizio lavori il 27 marzo. Io comincio a
pagare lavori, infissi e mobili con bonifici per detrazioni. L’11 maggio
cambiamo il regime in separazione di beni: mia moglie mi vende ¼ della vecchia
casa ed acquista quella nuova come prima casa (senza compromesso); il 30 giugno
subentra nella Cila; l’1 settembre prende la residenza nel nuovo immobile, il 3
dichiara la fine dei lavori ed il 5 gennaio 2016 si trasferiscono di residenza
le figlie. Io mantengo l’abitazione principale a Roma perché ci vivo nei giorni
lavorativi; i rimanenti giorni mi ricongiungo con il nucleo familiare nella
nuova abitazione dove si esplica la convivenza. Posso detrarre le spese
effettuate dall’11 maggio 2015?

A. M. – ROMA

R I S P O S T A

Nel caso di specie, la moglie ha
acquistato l’abitazione oggetto di intervento di recupero il 1° settembre 2015,
trasferendo la residenza, e non è più convivente con il marito che, pertanto
non ha sicuramente diritto alla detrazione per le spese sostenute dall’11
maggio 2015, data in cui è anche cambiato il regime legale tra coniugi (da
comunione a separazione). Pertanto, anche se il marito ha pagato le spese
direttamente e con bonifico bancario, la detrazione come coniuge convivente non
compete proprio perché manca il presupposto e i due coniugi risultano non conviventi.
Il marito, in sostanza, avrebbe il diritto a fruire della detrazione solo a
condizione che fosse convivente con la moglie da prima dell’inizio dei lavori
di ristrutturazione e fino alla sua ultimazione. La detrazione Irpef del 50%,
ai sensi dell’articolo 16 bis del Tuir 917/86 e dell’articolo 1, comma 74,
lettera c, legge 208/2015, guida al 36% – 50% su www.agenziaentrate.it, si applica
anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo
grado, affini sino al secondo grado), in quanto detentori del fabbricato
medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della
risoluzione n.184/E 12 giugno 2002,
ha tenuto a precisare che il familiare convivente del
possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della
detrazione, a condizione che sussista la situazione di convivenza (ad esempio,
confermata dal certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei
lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del
familiare convivente (fatture intestate al marito nel caso di specie e bonifici
emessi da suo conto corrente, marito intestatario delle fatture9. in sostanza,
il marito convivente ha diritto alla detrazione per le spese direttamente
sostenute anche se la convivenza avviene in un’altra abitazione, sempre di
proprietà della moglie, diversa da quella ristrutturata (ad esempio, seconda
casa; guida al 36% su www.agenziaentrate.it).

L’importante
à che giuridicamente il marito risieda con la moglie. Se, nel caso di specie, i
coniugi non risultano conviventi, quantomeno sino alla data di ultimazione dei
lavori, la detrazione in capo al marito non si applica.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 14MARZO 2016

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