giovedì, Maggio 2, 2024
spot_img

FALSO VALUTATIVO: Intervento SS.UU della Cassazione

Le Sezioni Unite confermano la rilevanza penale dei “falsi valutativi”, superando l’attuale stallo interpretativo

Cassazione Penale, Sez. Unite, Informazione Provvisoria, 31 marzo 2016, n. 7

Fonte: dirittobancario.it




Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione – chiamate a
esprimersi dalla Quinta Sezione, all’interno della quale si sono formati
due contrastanti filoni interpretativi – si sono pronunciate sulle
“nuove” fattispecie di false comunicazioni sociali.

La recente riforma degli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile
(realizzata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69) ha introdotto numerose
novità riguardanti le fattispecie tipiche di false comunicazioni
sociali, fra cui la mancata riproduzione nel testo di legge dell’inciso
“ancorché oggetto di valutazione”, riferito ai fatti materiali e alle
informazioni falsificate.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, nell’ultimo anno, si sono
alternate differenti (e divergenti) interpretazioni della normativa
attualmente in vigore in seno alla Quinta Sezione Penale della Suprema
Corte. In alcuni casi è stata sostenuta la sopravvenuta irrilevanza del
“falso valutativo” a seguito della recente riforma (Cass. Pen., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 33774; Cass. Pen., Sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6916), mentre in altri è stato ribadito il perdurare della rilevanza di tale fattispecie (Relazione dell’Ufficio del Massimario per la Quinta Sezione Penale, 15 ottobre 2015; Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890).

Con Informazione Provvisoria n. 7 dello scorso 31 marzo, le Sezioni
Unite hanno reso nota la propria interpretazione delle norme citate,
secondo cui: “sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con
riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di
‘valutazione’, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente
fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali
criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione
giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i
destinatari delle comunicazioni”.

Occorrerà in ogni modo analizzare le motivazioni della pronuncia in
esame, una volta pubblicate, al fine di comprendere le ragioni di tale
soluzione (sostenuta dalla dottrina sostanzialmente unanime) e i suoi
effetti concreti, fra l’altro, per una corretta interpretazione del
principio di diritto enunciato.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Centrale Rischi

Banca d’Italia: Raccolta dati Centrale Rischi

Banca d'Italia: Raccolta dati Centrale Rischi 1 Nuova Centrale dei rischi, workshop 22 aprile 2024 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Novita_Centrale_dei_rischi_22_aprile_2024.pdf
Antiriciclaggio: 6° Direttiva europea

Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro

Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro Fonte: Parlamento Europeo Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione Limite UE per i pagamenti in contanti...